COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 8 del 09/09/2009 COPPA ITALIA SERIE D Decisioni del Giudice Sportivo Gara del 30/08/2009 Gavorrano – Montevarchi ( Coppa Italia I°
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.lnd.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 8 del 09/09/2009
COPPA ITALIA SERIE D Decisioni del Giudice Sportivo
Gara del 30/08/2009 Gavorrano – Montevarchi ( Coppa Italia I° Turno)
Il giudice sportivo,
· Esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla USD Gavorrano con il quale si deduce la posizione irregolare del calciatore Sala Maurizio, tesserato Montevarchi Calcio, in seguito ad una squalifica inflitta da questo Giudice Sportivo nel corso della passata edizione della Coppa Italia;
OSSERVA
Il reclamo è fondato e va accolto. Il calciatore Sala Maurizio, lo scorso anno tesserato per la società Gavorrano, nella gara Sangimignano – Gavorrano, fu squalificato per una gara effettiva per recidività in ammonizione così come si evince dal C.U. n°9 del 3\09\2008. La squalifica non fu scontata nella passata stagione essendo stata la società Gavorrano eliminata dalla competizione.
L’art.22 comma 6 del CGS, cita testualmente,” le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto od in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, debbono essere scontate anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive” facendo poi riferimento, per la fattispecie, all’art.19 comma 11.1 dello stesso codice.
· Il calciatore Sala Maurizio (Montevarchi) non aveva, pertanto, titolo per partecipare alla gara di cui in epigrafe;
· Visto l’art.17 comma1 del CGS;
PQM
Delibera:
1. Di comminare alla società Montevarchi la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3
2. Nulla per la tassa di reclamo