COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°147 del 31/03/2010 CAMPIONATO SERIE D Decisioni del Giudice Sportivo GARA DEL 17/03/2010 BIKKEMBERGS FOOSOMBRONE – RU
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.lnd.it e sul
Comunicato Ufficiale N°147 del 31/03/2010
CAMPIONATO SERIE D Decisioni del Giudice Sportivo
GARA DEL 17/03/2010 BIKKEMBERGS FOOSOMBRONE - RUSSI
Il Giudice Sportivo,
- sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 138 del 18\03\2010
- rilevato che la società Russi non ha dato seguito al preannuncio di reclamo telegrafico in
merito alla gara di cui in epigrafe;
- rilevato che tale omissione costituisce motivo di inammissibilità del reclamo ai sensi dell’art.
33 comma 5 del CGS;
P.Q.M.
Delibera:
1. di dichiarare inammissibile il reclamo;
2. di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio Bikkembergs
Fossombrone – Russi 0-0;
3. di addebitare sul conto della società US Russi la tassa di reclamo.