COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 134 del 22 Aprile 2010
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 134 del 22 Aprile 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO n° 110 del calciatore Sig.PELLE Giuseppe (Società ASD BIANCO)
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale
n° 128 del 01.04.2010(squalifica per SEI gare).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
sentito il calciatore Pelle Giuseppe, che ha insistito per l'accoglimento del reclamo;
ritenuto che risulta in maniera chiara ed inequivoca la sussistenza dei fatti accertati dal Giudice Sportivo;
considerato, tuttavia, che la sanzione inflitta per comportamento irriguardoso e minaccioso nei confronti dell'arbitro appare
eccessiva rispetto alla natura, alla entità, ed alle modalità dei fatti ascritti a carico del calciatore squalificato, considerato anche che
a fine gara lo stesso a porto all'arbitro le sue scuse per l'accaduto;
P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica del calciatore PELLE Giuseppe a QUATTRO giornate.
Dispone restituirsi la tassa reclamo al reclamante.