COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 134 del 22 Aprile 2010

COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 134 del 22 Aprile 2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO n° 110 del calciatore Sig.PELLE Giuseppe (Società ASD BIANCO)

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale

n° 128 del 01.04.2010(squalifica per SEI gare).

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

sentito il calciatore Pelle Giuseppe, che ha insistito per l'accoglimento del reclamo;

ritenuto che risulta in maniera chiara ed inequivoca la sussistenza dei fatti accertati dal Giudice Sportivo;

considerato, tuttavia, che la sanzione inflitta per comportamento irriguardoso e minaccioso nei confronti dell'arbitro appare

eccessiva rispetto alla natura, alla entità, ed alle modalità dei fatti ascritti a carico del calciatore squalificato, considerato anche che

a fine gara lo stesso a porto all'arbitro le sue scuse per l'accaduto;

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica del calciatore PELLE Giuseppe a QUATTRO giornate.

Dispone restituirsi la tassa reclamo al reclamante.

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