COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 134 del 22 Aprile 2010

COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 134 del 22 Aprile 2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO n°112 della Società U.S. SCALEA 1912

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale

n°132 del 15.04.2010 (squalifica del calciatore SCAFARO Gennaro per TRE gare).

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

rilevato che la sanzione come sopra inflitta dal primo giudice a Scafaro Gennaro (il quale, per come risulta dal rapporto arbitrale,

ha colpito un giocatore avversario a gioco fermo con uno schiaffo al volto) è congrua ed adeguata alla natura e alla entità dei fatti

accertati;

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

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