COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 22/04/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società CS Ardisci e Spera Camp. Al
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 40 del 22/04/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo Società CS Ardisci e Spera Camp. Allievi Prov.
Gara Cantu’ S.Paolo/Ardisci e Spera del 21.03.2010
C.U. n.30 della delegazione di MONZA datato 01/04/2010
La società ARDISCI e SPERA ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il tecnico sig. Maurizio CASTRIGNANO fino al 25/04/2010, lamentando che il direttore di gara avrebbe erroneamente riportato il nominativo del tecnico anziché del dirigente accompagnatore vero responsabile dei fatti imputati.
La Commissione Disciplinare territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: il provvedimento disciplinare disposto dal GS relativo al reclamo in oggetto non è impugnabile. Infatti, ai sensi dell’art.45 3° comma lett. b del CGS, l’inibizione per dirigenti ovvero squalifica per tecnici e massaggiatori fino ad un mese non sono impugnabili in alcuna sede.
Tanto premesso e ritenuto al di la del merito del reclamo stesso, la Commissione Disciplinare Territoriale
DICHIARA
INAMMISSIBILE il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.