COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 56 del 22 Aprile 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 56 del 22 Aprile 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA
Gara: PUGLIA SPORT ALTAMURA - A.C.D. MILAN CLUB MOLFETTA del 28 Febbraio 2010. (Reclamo
della Società A.C.D. MILAN CLUB MOLFETTA in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice
Sportivo a carico della società per il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n.
47 del 11 Marzo 2010 del Comitato Regionale Puglia.
- Esaminati gli atti ufficiali;
- letto il reclamo a margine citato;
- udito il rappresentante della ricorrente;
- considerato che sulla base delle indagini esperite è risultato che con telegramma n. 81/AI del 20 Febbraio
2010 spedito alle ore 12,38 il Presidente del Comitato Regionale Puglia comunicava alla società PUGLIA
SPORT ALTAMURA l’annullamento del disposto prelievo coattivo a carico della suddetta società PUGLIA
SPORT ALTAMURA;
- considerato che da indagini esperite ha trovato conferma quanto con estrema precisione dichiarato
dall’arbitro in ordine alla tempestività dell’inizio della gara innanzi citata il termine di tolleranza previsto dalle
Norme Federali e più precisamente che la gara ha avuto inizio alle ore 15,40, orario questo fatto
constatare ai dirigenti di entrambe le squadre prima di dar corso alla gara stessa;
- rilevato pertanto destituito di fondamento il reclamo proposto dalla società A.C.D. MILAN CLUB
MOLFETTA
P.Q.M.
D E L I B E R A
- respingersi il reclamo proposto dalla società A.C.D. MILAN CLUB MOLFETTA e per l’effetto addebitare la
relativa tassa sul conto della società.