COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 56 del 22 Aprile 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LECCE
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 56 del 22 Aprile 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LECCE
CAMPIONATO TERZA CATEGORIA
Gara: A.S.D. LIZZANELLO - A.S. PRO CASTROMEDIANO del 11 Aprile 2010. (Reclamo della Società
A.S.D. LIZZANELLO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del
calciatore VESE Santo di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 39 del 15 Aprile 2010 della
Delegazione Provinciale di Lecce).
- Esaminati gli atti ufficiali;
- letto il reclamo a margine citato;
- esperite indagini;
- sentito, in via d’urgenza, l’arbitro che ha confermato la espulsione del calciatore VESE Santo;
- considerato che, in ogni caso, ai sensi dell’art. 45 punto 3 del Codice di Giustizia Sportiva non sono
impugnabili le squalifiche dei calciatori fino a 2 giornate
P.Q.M.
D E L I B E R A
- dichiararsi inammissibile il reclamo proposto dalla società A.S.D. LIZZANELLO e per l’effetto addebitare la
relativa tassa sul conto della società.