COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul comunicato Ufficiale N. 60 del 23/04/2010 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PROMO
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
comunicato Ufficiale N. 60 del 23/04/2010
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO DI PROMOZIONE
189 stagione sportiva 2009/2010 Reclamo proposto da ASD Portuale Guasticce avverso la decisione del G.S.T. In merito a esito gara Montescudaio – Portuale Guasticce del 7.3.2010. C.U. N° 55 del 25.03.2010.
Il Giudice Sportivo decideva con il seguente provvedimento:
<<Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n. 51 dell'11.3.2010;
-l'A.S.D. Portuale Guasticce propone reclamo a questo Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana inteso ad ottenere - in relazione alla asserita irregolare posizione per squalifica del calciatore Ceccarini Fulvio - il riconoscimento della vittoria per 3-0 nell'incontro U.S.D. Montescudaio/A.S.D. Portuale Guasticce, disputato il 7 marzo 2010 e conclusosi con il risultato di 1 a 0.
Il reclamo e' infondato. La disposizione invocata dalla Societa' ricorrente (art. 22 comma 2 C.G.S.) prevede che ''le sanzioni che comportano squalifiche dei tesserati devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del comunicato ufficiale, salvo quanto previsto dal comma 11 del presente articolo...''. Il sopracitato comma infatti recita: ''Ad eccezione di quelli per i quali e' previsto l'obbligo di comunicazione diretta agli interessati, tutti i provvedimenti si ritengono conosciuti, con presunzione assoluta, dalla data di pubblicazione del relativo comunicato ufficiale''. La tesi della Societa' ricorrente - che tende ad anticipare l'esecutivita' della decisione al momento dell'emissione - contrasta con il principio di carattere generale, operante in ogni ramo dell'ordinamento giuridico, secondo cui la decisione, per produrre i suoi effetti, deve essere portata a conoscenza, nei vari modi di volta in volta stabiliti (lettura del dispositivo in udienza, notificazione, comunicazione, etc.), delle parti interessate.
Conclusione, questa, che trova testuale conferma nel comma 4.1 dell'art. 35 del Codice di Giustizia Sportiva, ove e' disposto che le decisioni degli Organi della Giustizia Sportiva emesse a seguito di deferimento devono essere direttamente comunicate all'organo che ha adottato il deferimento nonche' alle altre parti a norma dell'art. 38, comma 8.
Nella specie la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale, ancorche' intervenuta il 26 febbraio 2010, e' stata inoltrata per notificarla allorche' la gara in contestazione si era gia' svolta; pertanto, legittimamente la Soc. U.S.D. Montescudaio si avvalse in tale gara della prestazione del calciatore Ceccarini.
Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere respinto, con conseguente addebito della tassa.
Per questi motivi il G.S.T. respinge il reclamo come sopra proposto dall'A.S.D. Portuale Guasticce di Guasticce (Livorno) ed ordina addebitarsi la tassa>>.
Avverso tale provvedimento propone oggi reclamo la società Portuale Guasticce, ribadendo quanto già esposto davanti al Giudice di Prime Cure, e adducendo altresì la mancanza di prova – per quanto la riguarda – in merito dell'avvenuta notifica del provvedimento disciplinare nei confronti del calciatore della squadra avversaria deferito.
Chiede, pertanto, di acclarare l'irregolare posizione del calciatore Ceccarini e, in subordine, di sospendere il giudizio con trasmissione degli atti alla Procura Federale per l'accertamento della posizione del calciatore.
Conclude con la richiesta di audizione personale.
La società, convocata per l'udienza odierna, ha comunicato per le vie brevi la sua assenza.
Il reclamo non merita accoglimento.
Osserva preliminarmente il Collegio come nulla sia dovuto, alla reclamante, in merito alla prova documentale della notifica del provvedimento sanzionatorio in seguito a deferimento. Trattasi di atto interno degli Organi di Giustizia Sportiva, Comitato, tesserato e relativa società.
L'aver trasmesso – da parte di questa C.D.T. - alla reclamante copia della ricevuta di ritorno della notifica al calciatore, altro non è stato che un atto di mera cortesia nei confronti di società che probabilmente ha poca dimestichezza con le Carte Federali (si veda, a questo proposito, l’art. 2 C.G.S.)..
In merito a quanto richiesto, si evidenzia come le norme (artt. 22 e 35 C.G.S.) siano chiare e mai state messe in discussione nella loro interpretazione.
In caso di deferimento, la sanzione decorre dalla notifica della decisione al diretto interessato.
Il provvedimento del Primo Giudice, pertanto, appare puntuale, legittimo e corretto.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare respinge il reclamo. Dispone incamerarsi la relativa tassa.