F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 49/CGF del 22 Ottobre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 233/CGF del 28 Aprile  2010  21)RICORSO DEL SIG. PATANIA FRANCESCO AVVERSO LA SANZIONE

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 49/CGF del 22 Ottobre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 233/CGF del 28 Aprile  2010 

21)RICORSO DEL SIG. PATANIA FRANCESCO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA 831/202PF09-10/SP/BLP DEL 5.8.2009 – PER VIOLAZIONE DELL’ART. 8, COMMA 5 C.G.S., IN RELAZIONE AL PARAGRAFO III, LETT. B) PUNTO 4 DELL’ALLEGATO A DEL C.U. 142/A DEL 28.5.2009 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 20/CDN del 23.9.2009)

22)RICORSO DEL SIG. FIGLIANO GREGORIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA 831/202PF09-10/SP/BLP DEL 5.8.2009 – PER VIOLAZIONE DELL’ART. 8, COMMA 5 C.G.S., IN RELAZIONE AL PARAGRAFO III, LETT. B) PUNTO 4 DELL’ALLEGATO A DEL C.U. 142/A DEL 28.5.2009 2009 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 20/CDN del 23.9.2009)

23)RICORSO DEL SIG. COLISTRA MASSIMO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA 831/202PF09-10/SP/BLP DEL 5.8.2009 – PER VIOLAZIONE DELL’ART. 8, COMMA 5 C.G.S., IN RELAZIONE AL PARAGRAFO III, LETT. B) PUNTO 4 DELL’ALLEGATO A DEL C.U. 142/A DEL 28.5.2009 2009 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 20/CDN del 23.9.2009)

24)RICORSO DEL SIG. GURZILLO SANTO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA 831/202PF09-10/SP/BLP DEL 5.8.2009 – PER VIOLAZIONE DELL’ART. 8, COMMA 5 C.G.S., IN RELAZIONE AL PARAGRAFO III, LETT. B) PUNTO 4 DELL’ALLEGATO A DEL C.U. 142/A DEL 28.5.2009 2009 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 20/CDN del 23.9.2009)

25)RICORSO DEL SIG. CAFFO GIUSEPPE AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA 831/202PF09-10/SP/BLP DEL 5.8.2009 – PER VIOLAZIONE DELL’ART. 8, COMMA 5 C.G.S., IN RELAZIONE AL PARAGRAFO III, LETT. B) PUNTO 4 DELL’ALLEGATO A DEL C.U. 142/A DEL 28.5.2009 2009 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 20/CDN del 23.9.2009)

Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 20/CDN del 23.9.2009, la Commissione Disciplinare Nazionale, in esito al deferimento del Procuratore Federale effettuato con atto del 5.8.2009, ritenuti i dirigenti della società U.S. Vibonese Calcio, sigg.ri Santo Gurzillo (Presdiente), Francesco Patania (Vice Presidente), Gregorio Figliano (Vice Presidente), Giuseppe Caffo (Consigliere) e Massimo Colistra (Consigliere), responsabili della violazione dell’art. 8, comma 5, C.G.S., in relazione al paragrafo III, lett. b), punto 4, dell’Allegato A) al Com. Uff. n. 142/A del 28.5.2009, per non aver depositato, entro il termine del 30.6.2009, l’attestazione (sottoscritta dal Legale rappresentante e dal Responsabile del controllo contabile o dal Presidente del collegio sindacale) comprovante l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals riguardanti gli emolumenti dovuti fino al mese di aprile 2009, ha inflitto ai medesimi la sanzione dell’inibizione per mesi 6, oltre quella della penalizzazione di punti 1 in classifica a carico della società U.S. Vibonese, deferita a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, C.G.S. in relazione alle violazioni ascritte ai propri Dirigenti e Legali rappresentanti. Tutti i soggetti sanzionati, ad eccezione della società U.S. Vibonese, hanno formulato tempestivo preannuncio di reclamo con richiesta degli atti del procedimento, ma solo il Colistra ed il Caffo hanno poi fatto pervenire a questa Corte, nel termine previsto, atto contenente i motivi dell’interposto gravame. Previa riunione dei reclami tutti in epigrafe indicati - in quanto, ancorché separatamente proposti, gli stessi risultano avvinti da un evidente legame di connessione oggettiva per identità del fatto storico posto a fondamento del deferimento - questa Corte di Giustizia Federale deve quindi preliminarmente procedere alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi interposti dai sigg.ri Patania Francesco, Figliano Gregorio e Gurzillo Santo, per non avere questi dato seguito al preannuncio di gravame, non avendo fatto pervenire i motivi di reclamo nel termine di cui all’art. 37, comma 1, lett. a), C.G.S.. Con i propri atti di impugnazione, per converso, i sigg.ri Colistra e Caffo, con unico identico motivo, lamentano l’erroneità della pronuncia gravata per avere la Commissione Disciplinare Nazionale inflitto loro la sanzione dell’inibizione sulla base di una norma, l’art. 8, comma 10, C.G.S., non specificamente menzionata e richiamata nell’atto di deferimento della Procura Federale; subordinatamente i reclamanti postulano l’applicabilità alla fattispecie, in luogo della predetta disposizione sanzionatoria, dell’art. 2 C.G.S., cui conseguirebbe la possibilità per gli organi di Giustizia Sportiva di irrogare la sanzione dell’inibizione in misura più contenuta rispetto al minimo edittale di mesi sei di cui al ridetto art. 8, comma 10, C.G.S.. Concludono i reclamanti richiedendo in via principale l’annullamento della gravata statuizione e subordinatamente la riduzione della sanzione loro inflitta dalla Commissione Disciplinare Nazionale. I proposti reclami non meritano accoglimento. Mette subito conto rilevare come i reclamanti non contestino affatto, in punto di fatto, la sussistenza della condotta loro ascritta nell’atto di deferimento, limitandosi a censurare la statuizione del primo giudice in punto di diritto, in relazione agli elementi interpretativi sopra rilevati. Da questo punto di vista i reclami risultano privi di pregio, non apparendo punto fondata, in primo luogo, la censura relativa all’omessa puntuale indicazione, nell’atto di deferimento della Procura Federale, della norma sanzionatoria di cui all’art. 8, comma 10, C.G.S., per riferirsi l’atto medesimo al solo comma 5 della medesima norma, il quale, a sua volta, sarebbe riferito alla sola violazione posta in essere dalla società, e non dai suoi dirigenti. E’ del tutto pacifico che l’elemento che assume rilevanza ai fini della legittimità e della perfezione formale dell’atto di deferimento sia quello relativo alla descrizione degli elementi fattuali che integrano la condotta oggetto del deferimento medesimo, descrizione la cui sussistenza non può nella fattispecie revocarsi in dubbio. Vieppiù, nel caso di specie il richiamo operato dalla Procura Federale, nel proprio atto di deferimento, al solo comma 5 dell’art. 8 C.G.S. trova giustificazione nel fatto che la descrizione della condotta costituente illecito disciplinare è contenuta proprio in tale norma, laddove il successivo comma 10 del medesimo articolo non fa altro che estendere la responsabilità per gli illeciti “di cui ai commi precedenti” anche ai dirigenti ed ai soci delle società sportive che si siano rese responsabili delle violazioni disciplinari di cui al medesimo art. 8 C.G.S.. Pertanto, il mancato riferimento all’art. 8, comma 10, C.G.S. non appare assolutamente in grado di inficiare la validità dell’atto di deferimento, né, per altro verso, la legittimità della gravata statuizione della Commissione Disciplinare Nazionale, avendo potuto i deferiti avanti a tale organo di Giustizia Sportiva esercitare con pienezza il proprio diritto di difesa sulla base dei fatti allegati e descritti dalla Procura Federale nel ridetto atto di deferimento. Del tutto infondata è anche l’ulteriore prospettata questione interpretativa, considerato che nella fattispecie è indubitabile l’applicabilità alla condotta illecita posta in essere dai reclamanti della sanzione di cui all’art. 8, comma 10, C.G.S., norma che prevede l’irrogazione della sanzione dell’inibizione nelle misura edittale minima di mesi sei a carico dei dirigenti e dei soci di società sportive cha abbiano concorso nel compimento degli illeciti di cui al medesimo art. 8, come nel caso di specie è incontestabilmente avvenuto. Di nessun rilievo, peraltro, appare il precedente giurisprudenziale invocato dai reclamanti, vertendo la fattispecie oggetto dello stesso alla diversa ipotesi di illecito disciplinare per violazione della norma di cui all’art. 90, comma 2, N.O.I.F.. Per questi motivi la C.G.F., preliminarmente riuniti i reclami n. 21), 22), 23), 24) e 25): - dichiara inammissibili i ricorsi come sopra proposti dai signori Patania Francesco, Figliano Gregorio e Gurzillo Santo; - respinge i ricorsi come sopra proposto dai signori Colistra Massimo e Caffo Giuseppe. Dispone incamerarsi le tasse reclamo.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it