F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 100/CGF del 17 Dicembre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 235/CGF del 28 Aprile 2010 1) RICORSO DELL’A.S.D. MARIGLIANO MARCIANISE C5 AVVERSO
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 100/CGF del 17 Dicembre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 235/CGF del 28 Aprile 2010
1) RICORSO DELL’A.S.D. MARIGLIANO MARCIANISE C5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BRILLANTE CALCIO A5/MARIGLIANO MARCIANISE C5 DEL 14.11.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 229 del 25.11.2009)
La gara del Campionato di Serie A2 Calcio a 5 Brillante/Marigliano Marcianise in corso il 14.11.2009 veniva sospesa dall’arbitro al 6’04’’ del secondo tempo perché “su quasi tutta la totalità del terreno di gioco si era formato uno strato di condensa dovuta all’umidità presente che non permetteva ai partecipanti di rimanere in equilibrio compromettendone di fatto l’integrità fisica”. Per tale motivo il sodalizio ospitato ricorreva al competente Giudice Sportivo che l’A.S.D. Brillante, oggettivamente responsabile dell’occorso, venisse perseguita ai sensi dell’art. 17, comma 1 C.G.S. con la punizione sportiva della perdita della gara, ma l’organo adito, ritenuto che la sospensione era stata determinata da una sopravvenuta ed imprevedibile causa di forza maggiore, non accoglieva il reclamo disponendo la ripetizione dell’incontro (Com. Uff. n. 229 del 25.11.2009). Onde avversare la suddetta pronuncia ha proposto appello a questa Corte l’A.S.D. Marigliano Marcianise ribadendo, anche con un nutrito riferimento a precedenti giurisprudenziali, le ragioni già vanamente rassegnate in prima istanza, a suo avviso, l’avversaria, inadempiente all’obbligo di predisporre un campo idoneo alla disputa della gara, doveva essere ritenuta di ciò responsabile e subirne le inevitabili conseguenze disciplinari. L’impugnazione non ha fondamento e va pertanto respinta. A dire il vero, la lettura del referto arbitrale non chiarisce se il provvedimento di sospensione, forse adottato con eccessiva precipitazione, sia stato determinato, ex art. 60 N.O.I.F., da un ritenuta impraticabilità del campo o piuttosto, ex art. 64 N.O.I.F., dall’esigenza di tutelare l’integrità fisica dei partecipanti potenzialmente assoggettati al pericolo di traumi. Nell’un caso come nell’altro comunque il riferimento ad ipotesi di responsabilità oggettiva non appare corretto essendo detto istituito, attesa la sua innegabile caratura di eccezionalità, in suscettibile di applicazioni interpretative al di fuori dei casi specificatamente e tassativamente previsti dall’art. 4 C.G.S.. Consegue che l’inciso “anche oggettivamente” inserito nella formulazione del già citato art. 17 C.G.S. è invocabile soltanto quando la correlata forma di responsabilità sia stata normativamente dichiarata perseguibile dal Legislatore Federale. In tutti gli altri casi non si può prescindere da un qualsivoglia comportamento colposo che nella fattispecie non pare in alcun modo ravvisabile. Non sembra infatti possano addebitarsi alla società ospitante né insufficienze del campo di gioco, regolarmente omologato e sul quale si erano già disputati altri incontri sia da parte della società Brillante che di altre squadre, né omissioni o ritardi nell’esecuzione di opere di manutenzione dal momento che la causa ostativa – presenza di umidità – rilevata dall’arbitro non ne costituiva un diretto effetto, né, infine, inerzia o negligenza nell’attivarsi per rimuovere l’inconveniente visto che nello stesso referto viene dato atto al sodalizio di casa di essersi adoperato – sia prima dell’inizio che durante l’intervallo – con ripetuti interventi, asciugando le chiazze di umidità, arieggiando l’ambiente e mettendo in funzione l’impianto di riscaldamento, al fine di ovviare a ciò che veniva considerato impedimento alla prosecuzione dell’incontro. Ineccepibile pertanto e da condividere si palesa la decisione gravata che se pur con opinabile motivazione ha optato per una soluzione aderente alla logica ed armonica rispetto ai canoni della sportività, una soluzione che non viene contraddetta dai precedenti giurisprudenziali richiamati dall’appellante che riguardano fattispecie diverse e comunque sempre marcate da specifiche e colpevoli negligenze della parte soccombente. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Marigliano Marcianise C5 di Marcianise (Caserta) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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