F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 158/CGF del 18 Febbario 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 237/CGF del 29 Aprile  2010  3) RICORSO U.S. CREMONESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQU

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 158/CGF del 18 Febbario 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 237/CGF del 29 Aprile  2010 

3) RICORSO U.S. CREMONESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL SIGNOR ROBERTO VENTURATO SEGUITO GARA AREZZO/CREMONESE DEL 7.2.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 102/DIV del 9.2.2010)

La società U.S. Cremonese S.p.A., con fax del 9.2.2010 (erroneamente datato 17.12.2009), ha preannunciato reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico che aveva inflitto all’allenatore della società reclamante, signor Roberto Venturato, la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara in riferimento alla gara Arezzo/Cremonese del 7.2.2010. Il ricorso, diretto a ottenere il proscioglimento dell’allenatore, signor Roberto Venturato, dal capo d’imputazione perché il fatto non sussiste, risulta tempestivo, ma questa Corte di Giustizia Federale osserva che nel merito è completamente infondato. Infatti, il ricorso non solo è diretto a dare una diversa interpretazione del significato di espressioni rivolte dall’allenatore, signor Roberto Venturato, ad uno degli assistenti arbitrali, ma per di più risulta parziale perché esamina il senso di una sola delle espressioni rivolte all’assistente arbitrale. Dall’esame di entrambe le frasi deve escludersi che possa trattarsi, come cerca di accreditare la difesa dell’incolpato, di una “maleducata e volgare manifestazione di insofferenza” che sarebbe stata “utilizzata come intercalare nel giudizio di contestazione dell’evento sfavorevole”. In realtà, durante un’azione di gioco l’allenatore della U.S. Cremonese ha rivolto a uno degli assistenti arbitrali due frasi, che non costituiscono un intercalare gergale, ma si risolvono in apprezzamenti offensivi nei confronti dell’operato dell’assistente arbitrale, del quale ledono la dignità professionale e l’onore. Il fatto è tanto più grave, se si considera che le frasi in questione sono state rivolte all’assistente arbitrale dall’allenatore della squadra, che dovrebbe invece essere di esempio ai giocatori e ai tifosi, sicchè si rivela pienamente giustificata anche la durata della sanzione (squalifica per due gare effettive). Il rigetto del ricorso comporta l’incameramento della relativa tassa.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’U.S. Cremonese S.p.A. di Cremona. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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