F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 168/CGF del 25 Febbario 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 238/CGF del 29 Aprile 2010 4) RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA DELL
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 168/CGF del 25 Febbario 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 238/CGF del 29 Aprile 2010
4) RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA DELLA S.F. AVERSA NORMANNA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GARA EFFETTIVA AL CALCIATORE BERTONCINI MIRKO, INFLITTAGLI SEGUITO GARA CASSINO/AVERSA NORMANNA DEL 21.2.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 111/DIV/C del 23.2.2010)
La ricorrente propone ricorso d’urgenza ex art. 37 C.G.S. avverso le sanzioni in oggetto. La Corte, prima di entrare nel merito della discussione, in fatto ed in diritto, presente il ricorrente, rileva la inammissibilità del ricorso d’urgenza ai sensi dell’art. 35, 3 comma, C.G.S. nella sanzione di cui in epigrafe non essendo stato presentato tale ricorso nei termini prescritti nella norma richiamata. La C.G.F respinge il ricorso, con richiesta di procedimento d’urgenza, come sopra proposto dalla S.F. Aversa Normanna S.r.l. di San Felice a Cancello (Caserta). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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