F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 197/CGF del 18 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 241/CGF del 29 Aprile  2010  1)RICORSO DELL’A.S.D. CALCIO A CINQUE FORLÌ AVVERSO LA

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 197/CGF del 18 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 241/CGF del 29 Aprile  2010 

1)RICORSO DELL’A.S.D. CALCIO A CINQUE FORLÌ AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO PROPOSTO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CALCIO A5 FORLÌ/REGGIANA CALCIO A5 DEL 13.2.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio A5 – Com. Uff. n. 473 del 24.2.2010)

L’A.S.D.Calcio a 5 Forlì ricorre contro la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 (Com. Uff. n. 473 del 24.2.2010) che aveva dichiarato inammissibile un reclamo proposto da essa ricorrente al fine di invalidare la regolarità della gara Calcio a 5 Forlì/Reggiana Calcio a 5 giocata il 13.2.2010 per il Campionato di Serie B, sul presupposto che l’istante avesse violato la regola del contraddittorio, non avendo provato di aver trasmesso alla controinteressata copia del reclamo stesso. A sostegno ha rassegnato la documentazione (raccomandata A.R. inviata contestualmente il 16.2.10 all’organo di giustizia sportiva ed alla controparte) dimostrante l’avvenuto rispetto del disposto di cui all’art. 33, comma 5 C.G.S. e quindi la correttezza processuale del proprio operato. L’appello è fondato e va accolto. La ricevuta della raccomandata in atti, anche se tardivamente prodotta, comprova come nessun vizio procedurale avesse precluso l’ammissibilità del reclamo di prima istanza. La decisione gravata va pertanto annullata con conseguente rinvio degli atti al Giudice Sportivo per il giudizio di merito. La C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Calcio a Cinque Forlì di Forlì, annulla la decisione impugnata. Dispone l’invio degli atti al primo Giudice per l’esame del merito. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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