F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 198/CGF del 18 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 242/CGF del 29 Aprile  2010  2) RECLAMO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DELL’A.S.D. ZO

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 198/CGF del 18 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 242/CGF del 29 Aprile  2010 

2) RECLAMO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DELL’A.S.D. ZOLA PREDONA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2010 INFLITTA AL CALCIATORE GHERARDI ROBERTO SEGUITO GARA CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE VADESE CALCIO A.S.D./ZOLA PREDOSA DEL 21.11.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Bologna – Com. Uff. n. 21 del 26.11.2009 – Delibera Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 25 del 16.12.2009)

La Corte di giustizia Federale, visti gli atti, letto il reclamo premesso: - la A.S. Zola Pedrosa aveva impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Bologna, che aveva inflitto la squalifica sino al 30.12.2010 al calciatore Gherardi Roberto, con delibera contenuta nel Com. Uff. n. 21 del 26.11.2009, dinnanzi alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Emilia Romagna. Tale ricorso, essendo stato inoltrato oltre i termini previsti dall’art. 46. comma 4 C.G.S., veniva dichiarato inammissibile dal Giudice di seconda istanza. Tanto premesso la C.G.F. osserva: - anche il reclamo, posto per revocazione ex art. 39 C.G.S. dalla A.S. Zola Pedrosa dinnanzi a questa Corte, deve essere dichiarato inammissibile, in quanto la revocazione non può essere utilizzata per sanare vizi procedurali del ricorso proposto avverso la decisione che si intende revocare. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il reclamo per revocazione ex art. 39 C.G.S. come sopra proposto dall’A.S.D. Zola Predosa di Zola Predosa (Bologna) e disponeaddebitarsi la tassa reclamo.

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