F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 199/CGF del 19 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 243/CGF del 29 Aprile 2010 2) RICORSO DEL CALCIO LECCO 1912 S.P.A. AVVERSO LA SANZION
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 199/CGF del 19 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 243/CGF del 29 Aprile 2010
2) RICORSO DEL CALCIO LECCO 1912 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE CIASCA FEDERICO SEGUITO GARA ALESSANDRIA/LECCO DEL 7.3.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 116/DIV del 9.3.2010)
Con decisione resa pubblica con il Com. Uff. n.116/DIV del 9.3.2010 il Giudice Sportivo presso la Lega Calcio Professionistico ha inflitto al calciatore Federico Ciasca, tesserato in favore della società Calcio Lecco, la sanzione della squalifica per due giornate di gara in relazione alla gara Alessandria/Lecco disputata il 7.3.2010 per condotta violenta verso un avversario, che sgambettava da tergo. Contro tale decisione la società Calcio Lecco ha proposto reclamo al fine di ottenere la riduzione della sanzione, sostenendo che il proprio tesserato non aveva commesso un atto di violenza, ma un semplice fallo di gioco, nel tentativo di recuperare il pallone, senza alcuna intenzione di procurargli un danno. Il ricorso è fondato nei limiti di cui in motivazione. Osserva la Corte di Giustizia Federale che risulta testualmente dal referto arbitrale che il Ciasca: ”durante una azione di gioco, senza la possibilità di giocare il pallone, sgambettava da tergo l’avversario facendolo cadere a terra”. Dopo la notifica del provvedimento di espulsione abbandonava immediatamente il recinto di gioco”. In assenza di alcun elemento certo comprovante la volontà di ledere l’incolumità fisica dell’avversario, deve ritenersi che l’atto compiuto dal Ciasca non può essere inquadrato nella fattispecie normativa della condotta gravemente antisportiva, che il Codice di Giustizia Sportiva punisce con la sanzione di due giornate di squalifica, trattandosi piuttosto di un ordinario fallo di gioco, sia pure grave per le modalità di esecuzione. Ricorrono quindi le condizioni per rimodulare la sanzione, adeguandola alla entità della infrazione, in un solo turno di squalifica. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto Calcio Lecco 1912 S.p.A. di Lecco, riduce ad una sola giornata la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Ciasca Federico. Dispone restituirsi la tassa reclamo
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