F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 199/CGF del 19 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 243/CGF del 29 Aprile 2010 3) RICORSO DELL’U.S. PERGOCREMA 1932 S.R.L. AVVERSO LA SAN
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 199/CGF del 19 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 243/CGF del 29 Aprile 2010
3) RICORSO DELL’U.S. PERGOCREMA 1932 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 10.000,00 CON DIFFIDA, INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA PERGOCREMA/PERUGIA DEL 7.3.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 116/DIV del 9.3.2010)
Con rituale reclamo la U.S. Pergocrema 1932 S.r.l. ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 116/DIV del 9.3.2010) con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico ha comminato la sanzione di € 10.000,00 di ammenda con diffida a causa di cori offensivi intonati verso il Presidente della Lega Italiana Calcio Professionistico, le istituzioni civili e le FF.OO., dai suoi sostenitori nel corso della gara Pergocrema/Perugia del 7.3.2010. Con i motivi scritti la reclamante, pur stigmatizzando la condotta dei propri sostenitori, ha eccepito l'incongruità della sanzione e la sproporzionatezza della stessa in rapporto ad altre analoghe fattispecie. Ha, pertanto, concluso chiedendo l'annullamento della sanzione e, in subordine, previa applicazione delle attenuanti di cui all'art. 13 C.G.S., la riduzione della entità della stessa. Alla seduta del 19.3.2010, fissata davanti alla competente C.G.F. - 2a Sezione Giudicante – nessuno è comparso per la reclamante. Osserva, all'uopo, questa C.G.F. che la sanzione inflitta è del tutto congrua attesa la diffida e recidività della condotta posta in essere dai sostenitori della reclamante. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’U.S. Pergocrema 1932 S.r.l. di Crema (Cremona). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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