F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 199/CGF del 19 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 243/CGF del 29 Aprile  2010  4) RICORSO DEL F.C. IGEA VIRTUS BARCELLONA S.R.L. AVVERSO

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 199/CGF del 19 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 243/CGF del 29 Aprile  2010 

4) RICORSO DEL F.C. IGEA VIRTUS BARCELLONA S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:

- AMMENDA DI € 5.000,00 ALLA RECLAMANTE;

- INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 30.3.2010 AL SIG. ALESSANDRO FRANCESCO;

- SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE AL SIG. CAMPOLO SERGIO QUINTO;

- SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE GRILLO SIMONE,

SEGUITO GARA IGEA VIRTUS BARCELLONA/MELFI DEL 7.2.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico - Com. Uff. n. 116/DIV del 9.3.2010)

Con un unico ricorso la società Igea Virtus Barcellona S.r.l. ha inteso impugnare la sanzione ad essa comminata: di un’ammenda di € 5.000,00 “per indebita presenza negli spogliatoi di persone non identificate”; nonché quella della squalifica per due giornate comminata al proprio allenatore signor Campolo “per avere rivolto una frase offensiva verso l’arbitro, accompagnata da una espressione blasfema”; inoltre quella della squalifica per due gare effettive del calciatore Grillo “per atto di violenza verso un avversario al termine della gara”; infine veniva impugnata sempre nel medesimo atto la inibizione a ricoprire cariche federali, sino al 30 marzo 2010, comminata al dirigente Alessandro Francesco “per condotta gravemente scorretta e minacciosa verso un calciatore della squadra avversaria durante la gara”. Nel ricorso proposto dalla Igea Virtus, a mezzo dell’Avv. Madonna la stessa società lamenta la sproporzione della sanzione economica, nonché la non chiara ricostruzione di quanto ascritto alla società ricorrente sia nel verbale dell’arbitro, che in quello del suo collaboratore e del collaboratore federale. Inoltre, per quanto attiene la squalifica dell’allenatore signor Campolo l’atto difensivo afferma

che non vi era l’intenzione di offendere il personale arbitrale e contesta che dall’allenatore siano state usate espressioni blasfeme. In merito alla sanzione inflitta al tesserato atleta Grillo, anche in questo caso, la difesa asserisce la non corretta ricostruzione della vicenda a causa della confusione esistente negli spogliatoi. Infine, in riferimento alla sanzione della inibizione comminata al dirigente dalla pronuncia di prime cure, il ricorso, introduttivo della presente fase del giudizio, asserisce che il comportamento del sig. Alessandro è motivato esclusivamente da un eccesso di esuberanza agonistica, ma non era certamente lesivo degli avversari. In conclusione la difesa della società sportiva di Barcellona Pozzo di Gotto ritiene

sproporzionate ed immotivate tutte le sanzioni comminate dal Giudice sportivo di primo grado. La tesi difensiva non merita adesione in quanto tutte le difese poste in essere dalla società sportiva, operante in provincia di Messina, sono totalmente prive del benché minimo elemento probatorio ed esse si basano esclusivamente su mere affermazioni smentite dalla puntuale e circostanziata ricostruzione dei fatti posta in essere dall’arbitro: signor Terzo, dal suo collaboratore: signor Pancrazi, nonchè dal collaboratore federale: signor Longo. Tutte le vicende descritte sono state recepite dalla decisione del giudice sportivo di primo grado, che ha comminato ai comportamenti ed alle fattispecie descritte sanzioni pienamente in linea con la normativa e per nulla sproporzionate o eccessive. Alla luce di quanto sopra la decisione resa in prime cure appare immune da censure e/o da vizi logici e deve essere pienamente confermata. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal F.C. Igea Virus Barcellona S.r.l. di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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