F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 205/CGF del 25 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 248/CGF del 03 Maggio  2010  5) RICORSO REAL MARCIANISE CALCIO SPA AVVERSO LA S

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 205/CGF del 25 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 248/CGF del 03 Maggio  2010 

5) RICORSO REAL MARCIANISE CALCIO SPA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL SIG. BOCCOLINI LUIGI SEGUITO GARA REAL MARCIANISE/COSENZA DEL 14.3.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 118/DIV del 16.3.2010)

La ricorrente ha presentato reclamo avverso delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Calcio Professionistico Com. Uff. n. 118/DIV del 16 marzo 2010 contenente la sanzione della squalifica per due giornate dell’allenatore della Società “Real Marcianise Calcio S.p.A.”, sig. Boccolini Luigi, seguito gara “Real Marcianise/Cosenza” del 14 marzo 2010, in quanto la condotta da ascrivere al sig. Luigi Boccolini va inquadrata come meramente irriguardosa con conseguente sanzione non superiore ad una giornata. Il ricorrente rileva che il Giudice Sportivo avesse ritenuto il sig. Boccolini passibile della sanzione della squalifica per una gara, tanto da avere annotato sul referto del Commissario di campo l’indicazione “1 G” e che nella trasposizione di detto provvedimento sul Comunicato Ufficiale, le giornate – probabilmente per un errore materiale – sono diventate due. La Commissione, dopo attenta disamina degli atti ufficiali e dopo aver ascoltato il ricorrente, evidenzia l’errore nella trasposizione della squalifica irrogata al sig. Boccolini sul Comunicato Ufficiale reclamato. Per questi motivi la C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dal Real Marcianise Calcio S.p.A. di Marcianise (Caserta) riducendo ad 1 sola giornata la sanzione della squalifica inflitta al Sig. Boccolini Luigi. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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