LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 140 del 28/04/2010 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 5) RICORSO DEL CALCIATORE Guido PIERVINCENZI/A.C.R.MESSINA S.r.l.
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 140 del 28/04/2010
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
5) RICORSO DEL CALCIATORE Guido PIERVINCENZI/A.C.R.MESSINA S.r.l.
Con reclamo inviato in data 5 Febbraio 2010 il sig.Guido PIERVINCENZI si rivolgeva alla Commissione Accordi Economici, asserendo di aver concluso con la Società A.C.R.MESSINA S.r.l.
un accordo economico relativo alla Stagione Sportiva 2009/10, richiedeva la condanna della stessa Società al pagamento della somma di €.9.723,53 quale importo lordo maturato e dovuto per i ratei di Agosto-Settembre-Ottobre-Novembre e 16 Giorni del mese di dicembre 2009.
La Società contro interessata con memoria datata 18/2/2010 presentava le proprie controdeduzioni, nelle quali affermava che nulla è dovuto al reclamante, in quanto inadempiente rispetto all’Accordo Economico sottoscritto e che inoltre la Società A.C.R.MESSINA S.r.l. ha diritto a trattenere l’eventuale residuo a titolo di risarcimento per sottrazione del materiale sportivo in uso, e a titolo di ammenda disciplinare per la condotta perpetrata dal calciatore durante il periodo di tesseramento.
Ancora, in via secondaria la Società ritiene eventualmente di dover corrispondere i ratei fino ad ottobre 2009 per un importo lordo di €.3.879,00.
Controdeduceva il calciatore affermando che il proprio comportamento fosse da ritenersi ineccepibile e che, le contestazioni formulate dalla Società risultano essere pretestuose e non provate limitandosi semplicemente all’invio di un telegramma senza ricorrere, come avrebbe dovuto, alla richiesta di provvedimenti disciplinari nelle competenti sedi federali per la risoluzione del contratto una volta provato l’inadempimento del calciatore.
Concludeva nella memoria di replica del 24/02/2010 con la richiesta di condanna della A.C.R.MESSINA S.r.l. al pagamento di €.1.751,68 (giorni 31 mese di agosto 2009) + €.5.819.35 (mese di settembre,ottobre,novembre 2009)+ €.1.001,00 (giorni 16 di dicembre 2009) e cosi per la complessiva somma di €.8.571,03.
Con la memoria il calciatore allegava telegramma di risposta contestando le argomentazioni dedotte dalla Società.
Alla luce di quanto esposto il reclamo deve trovare accoglimento in quanto il contratto tra le parti deve ritenersi vigente sino alla sua naturale scadenza o alla sua risoluzione, eventualità questa che può ricorrere esclusivamente ove venga accertato l’inadempimento del calciatore nelle competenti sedi federali.
Alla Commissione Accordi Economici, non resta che accertare e verificare , sulla base della documentazione prodotta, la validità del vincolo contrattuale ed il conseguente obbligo al pagamento (pacta sunt servanda).
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. accoglie il reclamo e condannando la Società A.C.R.MESSINA S.r.l. al pagamento in favore del Sig. Guido PIERVINCENZI della somma di €.8.571,03.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.