LEGA NAZIONALE DILETTANTI  – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 140 del 28/04/2010 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 6) RICORSO DEL CALCIATORE Filippo MORELLO/A.C.R.MESSINA S.r.l.

LEGA NAZIONALE DILETTANTI  – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 140 del 28/04/2010

DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI

6) RICORSO DEL CALCIATORE Filippo MORELLO/A.C.R.MESSINA S.r.l.

Con reclamo inoltrato in data 11 Gennaio 2010, il sig. Filippo MORELLO si rivolgeva alla scrivente Commissione Accordi Economici richiedendo la condanna della Società A.C.R.MESSINA S.r.l. al pagamento di €.3.633,39 quale saldo dovuto in forza  del relativo Accordo Economico sottoscritto in data 17/9/2009 relativamente alla Stagione Sportiva 2009/10.

La Società contro interessata con memoria datata 4/2/2010 presentava le proprie contro deduzioni, nelle quali affermava che nulla è dovuto al reclamante, in quanto inadempiente rispetto all’Accordo Economico sottoscritto.

Controdeduceva il calciatore con memoria  del 18/2/2010 affermando che il proprio comportamento fosse da ritenersi eneccepibile e che le contestazioni formulate dalla Società risultano essere pretestuose e non provate.

Concludeva quindi reiterando la richiesta di condanna al pagamento della somma di €.3.633,39.

Alla luce di quanto sopra esposto il reclamo deve trovare accoglimento in quanto il contratto tra le parti deve ritenersi vigente fino alla sua naturale scadenza o fino alla sua risoluzione, eventualità questa che può ricorrere esclusivamente ove venga accertato l’inadempimento del calciatore nelle competenti sedi federali. Alla Commissione Accordi Economici non resta che accertare e verificare, sulla base della documentazione prodotta, la validità del vincolo contrattuale ed il conseguente obbligo al pagamento (pacta sunt servanda). 

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. accoglie il reclamo condannando la Società A.C.R.MESSINA S.r.l. al pagamento in favore del Sig.Filippo MORELLO della somma di €.3.633,39.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

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