COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 98 del 28/04/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figcbasilicata.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 98 del 28/04/2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

6.2 RECLAMO DELLA SOCIETA’ JUNIOR VAL D’AGRI (ALLIEVI PROVINCIALI) AVVERSO SQUALIFICA PER 5(CINQUE) GARE DEL CALCIATORE FORTUNATO LUCA, COME DA CU N. 39/PZ DEL 8.04.2010.

Letto il reclamo ritualmente proposto dalla società JUNIORE VAL D’AGRI avverso la squalifica inflitta al calciatore FORTUNATO LUCA per 5(cinque) giornate, come riportata sul CU n. 39 del 8.04.2010 e relativo alla gara Rotonda Calcio – Junior Val D’agri del 28.03.2010;

Ascoltata la società reclamante che ne ha fatto rituale richiesta;

Letti gli atti ufficiali di gara;

Rilevato che dalla lettura del rapporto di gara emerge un clima di forte tensione nel quale si è disputata la gara in oggetto;

Considerato che il D.G., nel descrivere la condotta posta in essere dal calciatore Fortunato Luca precisava che lo stesso veniva colpito da terra con calci e pugni da calciatori della squadra avversaria e che lo stesso reagiva, cercando di difendersi;

Ritenuto che la condotta del calciatore in questione, ancorché violenta ai danni di un avversario, è stata caratterizzata dalla necessità di difendersi dall’aggressione subita e, pertanto, la sanzione inflitta dal G.S. va commisurata ai fatti come accaduti, ai sensi dell’art. 19, comma 4, del C.G.S., con l’applicazione delle circostanze attenuanti;

P.Q.M.

·  in parziale accoglimento del proposto reclamo riduce la squalifica inflitta al calciatore FORTUNATO LUCA a n. 2(due) giornate;

·  dispone la restituzione della tassa reclamo.

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