COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 141 del 28 Aprile 2010

COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 141 del 28 Aprile 2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO n° 113 della Società GEOS SPORTING CLUB

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Distrettuale di Rossano di cui al Comunicato

Ufficiale n°40 del 07.04.2010 (omologazione del risultato della gara Geos Sporting Club - Sporting Toscano Club del

20.03.2010-Giovanissimi Provinciali Calcio a 5).

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

sentito il rappresentante della Società ricorrente;

RILEVA

che ai sensi dell’art.43, comma 6, delle N.O.I.F. della F.I.G.C., la mancata osservanza di quanto prescritto dallo stesso articolo 43 in

merito alla tutela medico sportiva, comporta il deferimento dei responsabili alla Commissione Disciplinare a cura del Presidente

Federale.

P.Q.M.

rigetta il reclamo e rimette gli atti al Presidente del Comitato Regionale Calabria Federale per gli adempimenti di competenza in

merito al deferimento.

Dispone di incamerarsi la tassa reclamo.

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