COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 141 del 28 Aprile 2010
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 141 del 28 Aprile 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO n° 114 della Società A.S. FIUMEFREDDO
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato
Ufficiale n°32 del 07.04.2010 (omologazione del risultato della gara Vigor Acri – Fiumefreddo del 28.03.2010- 3^Categoria).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
RILEVA
che dall’esame degli atti comunicati dall’Ufficio tesseramenti è risultato che i calciatori Nicoletti Federico e Fusaro Giuseppe non
risultano tesserati con l’ASD Vigor Acri e, pertanto, non avevano titolo a partecipare alla gara oggetto del presente ricorso.
Pertanto, ai sensi dell’art.17 comma 5, va applicata la sanzione della perdita della gara.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso in esame, infligge alla Società ASD Vigor Acri, la perdita della gara disputata giorno 28 marzo 2010 con
la Società AS Fiumefreddo con il punteggio di 0-3.
Dispone accreditarsi la tassa reclamo sul conto della società reclamante.