COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 141 del 28 Aprile 2010

COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 141 del 28 Aprile 2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO n° 114 della Società A.S. FIUMEFREDDO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato

Ufficiale n°32 del 07.04.2010 (omologazione del risultato della gara Vigor Acri – Fiumefreddo del 28.03.2010- 3^Categoria).

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

RILEVA

che dall’esame degli atti comunicati dall’Ufficio tesseramenti è risultato che i calciatori Nicoletti Federico e Fusaro Giuseppe non

risultano tesserati con l’ASD Vigor Acri e, pertanto, non avevano titolo a partecipare alla gara oggetto del presente ricorso.

Pertanto, ai sensi dell’art.17 comma 5, va applicata la sanzione della perdita della gara.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso in esame, infligge alla Società ASD Vigor Acri, la perdita della gara disputata giorno 28 marzo 2010 con

la Società AS Fiumefreddo con il punteggio di 0-3.

Dispone accreditarsi la tassa reclamo sul conto della società reclamante.

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