COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 141 del 28 Aprile 2010

COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 141 del 28 Aprile 2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO n° 118 della Società A.S.BUONVICINO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato

Ufficiale n° 33 del 14.04.2010 (squalifica per CINQUE gare del calciatore FORESTIERO Ciriaco).

LA COMMISSIONE DISCIPLINA TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

ritenuto che, dall’esame del referto arbitrale, risulta in maniera chiara ed inconfutabile che il calciatore Sig. Forestiero Ciriaco,

dell’ASD Buonvicino, ha tentato, prima, di colpire un avversario con un calcio e, successivamente, contestava in modo violento il

provvedimento di espulsione, tentando, anche in questa occasione, di aggredire il direttore di gara, non riuscendovi per l’intervento di

alcuni compagni e detta circostanza ritardava l’uscita dal campo.

Ciò non di meno, appare conforme a giustizia una riduzione della sanzione inflitta da cinque a quattro giornate.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore Sig. FORESTIERO Ciriaco, dell’ASD Buonvicino, da

cinque a QUATTRO giornate e dispone accreditarsi la tassa sul conto della rocietà reclamante.

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