COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 97 del 29 Aprile 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 127. DE
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 97 del 29 Aprile 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
127. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO BATTIPAGLIESE – GARA BATTIPAGLIESE / REAL POSEIDON
DEL 21.02.2010 – ECCELLENZA
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, ascoltati i tre Commissari di campo, rileva l’infondatezza
dell’atto d’impugnazione. Deve, invero, distinguersi quanto riportato, nei rispettivi referti, dai Commissari di
Campo (e da essi ribadito nelle dichiarazioni rese in sede di audizione), dalle inequivocabili puntualizzazioni
del direttore di gara. Quest’ultimo, invero, ha fatto riferimento ad episodi specifici, che prescindono dai fatti
evidenziati nel rapporto arbitrale. In via diretta, da un lato appare dimostrato che a fine gara, quando ormai
il direttore di gara, gli assistenti ed i calciatori delle due società erano rientrati negli spogliatoi, il
responsabile dell’ordine pubblico ha autorizzato l’apertura dei cancelli, per permettere ad alcuni tifosi di
portarsi sugli spalti per festeggiare la vittoria nella gara; dall’altro, però, è altrettanto indiscutibile (in quanto
segnalato dall’arbitro in modo puntuale e dettagliato) che, in una precisa contingenza, “entravano sulle
tribune circa cento sostenitori della Battipagliese, alcuni dei quali indossavano una casacca con su riportata
la scritta staff”. Ancor più grave, ed a maggior ragione incompatibile con l’obbligo di disputa della gara a
porte chiuse, appare quanto specificato dal direttore di gara in relazione al gravissimo episodio, registrato
nel referto arbitrale a proposito dell’allontanamento dal campo dell’allenatore della squadra ospite. In quella
contingenza, “alcuni” dei tifosi della società Battipagliese “lo seguivano lungo la rete di recinzione
circondante la fascia laterale, cercando di scavalcare la stessa, non riuscendovi grazie al pronto e
tempestivo intervento delle Forze dell’Ordine”. Sulla base di quanto precisato dal direttore di gara, si
desume la paradossale pretestuosità, oltre che l’infondatezza, del tentativo della società Battipagliese di
sostenere, pur al cospetto di episodi di cotale gravità, che, nella circostanza, fosse stato rispettato l’obbligo
di disputa della gara a porte chiuse. P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare il reclamo presentato dalla società Battipagliese; dispone addebitarsi la tassa reclamo,
non versata, sul conto della società reclamante.