COMITATO REGIONALE  CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 97 del 29 Aprile 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 130

COMITATO REGIONALE  CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-campania.it e sul

Comunicato Ufficiale n. 97 del 29 Aprile 2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

130. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO ANACAPRI – GARA CO.G.AP. SAN SEBASTIANO / ANACAPRI

DEL 7.04.2010 – ATT. MISTA

La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo proposto, rileva la parziale fondatezza dell’atto di

impugnazione. Preliminarmente rileva l’inammissibilità relativa alla richiesta di annullamento della perdita

della gara, in quanto non risulta che la copia del reclamo sia stata inviata alla società controparte.

Viceversa, ha fondamento la richiesta, per quanto attiene alla riduzione dell’ammenda, relativa alla rinuncia

alla gara. Invero, dagli atti d’ufficio risulta che la gara in epigrafe configuri la prima rinuncia, a carico della

società reclamante, ai sensi dell’art. 53 N.O.I.F., per cui l’ammenda va sanzionata in euro 150,00 e non in

euro 250,00. P.Q.M.

DELIBERA

di dichiarare inammissibile il reclamo nella parte riguardante la richiesta di annullamento della

perdita della gara con il punteggio di 0-3: di ridurre da euro 250,00 ad euro 150,00 l’ammenda a

carico della società reclamante, quale 1^ rinuncia; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non

versata.

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