COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 28/04/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO PRO
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 43 del 28/04/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES
140 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. CALCIO DECIMA
avverso squalifica per 4 giornate calc. BOULHARZ YOUNESS
delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 40 del 15.4.2010
gara CALCIO DECIMA – PERSICETO del 10.4.2010
L’A.S.D. CALCIO DECIMA ricorre avverso il sopra indicato provvedimento sostenendo “che il calciatore sostituito e giustamente espulso non era BOULHARZ YOUNESS, ma il fratello BOULHARZ ABDELHADI”. Chiede “la revoca della squalifica a Boulharz Youness e di infliggerla a Boulharz Abdelhadi”.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, si è detto certo della identificazione del calciatore espulso quale BOULHARZ YOUNESS,
d e l i b e r a
- di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 4 giornate del calc. BOULHARZ YOUNESS.
Dispone per l'addebito della tassa, non versata.