COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 129 del 23/04/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELL’ A.S. PRIMA PORTA AVVERSO IL PROVVEDI
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it
Comunicato Ufficiale N° 129 del 23/04/2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO DELL’ A.S. PRIMA PORTA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DELL’ AMMENDA DI EURO 600,00 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON IL COMUNICATO UFFICIALE N. 43 DEL 18. 03 2010
( GARA MAGLIANO ROMANO/ PRIMA PORTA DEL 13. 03. 2010 CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE ROMA )
L’ A.S. Prima Porta con il presente ricorso intende impugnare la decisione riportata in epigrafe sostenendo, anche in sede di audizione, che il parapiglia di fine gara, non visto dall’ arbitro in quanto si trovava nello spogliatoio, è stato provocato dall’ allenatore della squadra di casa nel parcheggio fuori l’ impianto, ed anche perché la propria squadra , avendo vinto l’ incontro, non aveva motivo di provocare incidenti. In tale situazione l’ assistente di parte locale tentava di colpire con un bastone i sostenitori ospiti, subendo poi la peggio, tanto da ricorrere a cure ospedaliere. In conclusione chiede la ricorrente la revoca o quantomeno la diminuzione dell’ importo dell’ ammenda comminatagli.
Questa Commissione di Disciplina Territoriale ha ritenuto necessario convocare l’ arbitro il quale, in un supplemento di rapporto appositamente redatto, ha tenuto a precisare quanto segue “ confermo di aver visto sostenitori della società Prima Porta che agitavano la rete di recinzione strappandola in alcuni punti, senza entrare nel terreno di gioco. Sono stato poi richiamato dal custode del campo, mentre ero nello spogliatoio, perché all’ esterno dell’ impianto sportivo si stavano verificando incidenti, notando però solo spinte all’ assistente di parte da parte di sostenitori ospiti, mentre non avevo assistito ad altro “
Dopo tale chiarificazione fornita dal direttore di gara in ogni dettaglio, questo Organo Giudicante ha rilevato che l’ arbitro ha accertato “ de visu “ solo l’ episodio relativo all’ aggressione dell’ assistente di parte da parte dei tifosi ospiti, mentre non ha potuto verificare la parte iniziale ed i motivi che hanno determinato il nascere di tali incidenti. In considerazione di ciò si possono ritenere parzialmente assumibili le doglianze avanzate dalla ricorrente.
Detto ciò, questa Commissione Disciplinare Territoriale
DELIBERA
Di accogliere parzialmente il ricorso in argomento, riducendo per l’ effetto l’ ammenda ad EURO 300 confermando l’obbligo di risarcimento dei danni se richiesto e documentato.
La tassa reclamo si restituisce