COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 129 del 23/04/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA POLISPORTIVA CINECITTÀ BETTINI AVVERSO I PROVVEDIM
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it
Comunicato Ufficiale N° 129 del 23/04/2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO DELLA POLISPORTIVA CINECITTÀ BETTINI AVVERSO I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 77 DELL’ 1.04. 2010
( GARA CINECITTÀ BETTINI / NUOVA POL DE ROSSI DEL 27. 03. 2010 CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI FASCIA B. )
La Polisportiva Cinecittà Bettini impugna con il presente ricorso le decisioni assunte dal Giudice Sportivo ritenendole ingiuste e gravemente inique in quanto risultano all’ evidenza fin troppo pesanti, alla luce dei fatti così come realmente accaduti e delle evidenti incongruenze che emergono dagli atti ufficiali di gara.
Mette in evidenza, la ricorrente, che una tale “ ecatombe “ di espulsioni, ( ben 9 ), ammonizioni, insulti e spintoni, oltre l’ allontanamento dell’ allenatore Mussoni Alessandro, denotano lo stato di confusione in cui, nell’ arco dell’ ultima mezz’ ora della partita ed al termine della stessa, è incorso l’ arbitro a cui è sfuggito sicuramente il controllo della gara. Lo si intuisce anche da quanto riporta l’ arbitro nel proprio rapporto in cui precisa “ non riuscivo a ricondurre tutti gli insulti a tutti i calciatori rei di tale mancanza di rispetto, tale era il caos “. Per stessa ammissione dell’ arbitro era quanto meno difficoltoso riconoscere o identificare chi, a suo dire, lo abbia fatto oggetto di insulti. Cita altresì la Polisportiva Cinecittà Bettini, presente in sede di audizione, che lo stato di confusione in cui si è venuto a trovare l’ arbitro lo si desume anche dalle contraddizioni emerse negli atti di gara, in cui per quanto riguarda i calciatori Ferrara Marco, Esposito Mario e Fusaro Andrea risulta che i predetti calciatori sarebbero stati espulsi prima ( al 13 della ripresa ) ed ammoniti successivamente ( al 26 del secondo tempo ) ed anche per aver riportato sul referto tre sostituzioni, anziché le sette effettuate. Ci tiene infine a sottolineare la reclamante che al calciatore Simeone Luca gli viene addebitato, nella confusione di fine gara, di cui parla l’ arbitro, un comportamento ingiurioso e lancio di uno sputo senza colpire, mentre il calciatore in questione non era affatto presente, in quanto al termine della partita, senza farsi nemmeno la doccia, veniva immediatamente prelevato dai genitori per accompagnarlo ad una festa di parenti.
Chiede in conclusione la ricorrente , per effetto di quanto sopra esposto, la rivisitazione di alcune sanzioni, principalmente la revoca del provvedimento sanzionatorio a carico del calciatore Simeone Luca ed un ridimensionamento della squalifica inflitta al calciatore Cucchi Giammaria e Saltalippi Simone ed all’ allenatore Mussoni Alessandro.Non è nemmeno d’ accordo sull’ entità dell’ ammenda comminatagli, tenuto conto del fattivo comportamento tenuto nella circostanza dal dirigente accompagnatore Claudio Bini, evidenziato dall’ arbitro stesso
Questa Commissione di Disciplina Territoriale ha letto con particolare attenzione tutte le carte in possesso vagliando ogni situazione così come proposta dalla società reclamante In effetti si è resa conto che una certa confusione si è verificata. Infatti per quanto riguarda il calciatore Ferrara risulterebbe ammonito al 26 minuto del secondo tempo, mentre poi nell’ allegato al referto risulta espulso al 13 minuto del secondo tempo, lo stesso dicasi per i calciatori Esposito e Fusaro anche se con l’ indicazione di tempi diversi. In considerazione di quanto riferisce l’ arbitro e riportato fedelmente dalla ricorrente, si può sostenere che nel caos finale della partita ci possa essere stato uno scambio di persona, come nel caso di Simeone Luca che ha giurato la propria innocenza, non essendo presente all’ atto degli episodi di fine incontro. Per gli altri provvedimenti presi dall’ arbitro a carico dell’ allenatore allontanato Mussoni Alessandro, del calciatore Cucchi Giammaria espulso durante la gara, sicuramente non offrono dubbi sulla loro identificazione ed i cui provvedimenti questa Commissione li ritiene congrui rispetto ai loro comportamenti. L’ allenatore protestava ed offendeva l’ arbitro anche dall’ esterno del terreno di gioco, profferendo frasi blasfeme Il calciatore Cucchi perché rivolgeva al direttore di gara espressioni offensive e minacciose Lo stesso la Commissione non nutre dubbi sull’ identità del calciatore Saltalippi Simone per i diversi episodi contestatigli, per cui l’ arbitro non poteva non riconoscerlo, come l’ autore di gesti gravi nei suoi confronti.
Per tutti gli altri calciatori sanzionati per due gare ed una gara questo Organo Giudicante, come fatto presente alla reclamante in sede di audizione, ha segnalato che le sanzioni di tale portata, ai sensi dell’ art 45 del CGS, non sono impugnabili in alcuna sede. Per quanto riguarda l’ entità dell’ ammenda si ritiene, pur apprezzando l’ operato del dirigente Bini, di aumentarla lievemente, in considerazione che a quanto riportato dal Giudice Sportivo deve essere addebitato il comportamento del tesserato che a fine gara lanciava sputi all’ arbitro senza colpirlo.
Detto tutto ciò, questa Commissione di Disciplina Territoriale
DELIBERA
Di revocare il provvedimento a carico del calciatore Simeone Luca;
Di aumentare l’ ammenda da EURO 300 ad EURO 400;
Di confermare le sottoelencate squalifiche:
5 gare all’ allenatore Mussoni Alessandro
Fino al 31 12 2010 al calciatore Saltalippi Simone
3 gare per il calciatore Cucchi Giammaria
Per i calciatori Esposito, Ferrara ,Fusaro, Cavone e Janneo i provvedimenti non sono impugnabili
La tassa reclamo si restituisce
Share the post "COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 129 del 23/04/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA POLISPORTIVA CINECITTÀ BETTINI AVVERSO I PROVVEDIM"