COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 133  del 29/04/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DEL CALCIATORE FEDERICO PUNZO (TESS. CESANO) AVVERSO

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it

Comunicato Ufficiale N° 133  del 29/04/2010

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO DEL CALCIATORE FEDERICO PUNZO (TESS. CESANO) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.3.2011 A SUO CARICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 119 DEL 1.4.2010

(Gara: CESANO – MORICONE del 28.3.2010 – Campionato II Categoria)

Il calciatore in titolo avanza ricorso al fine di ottenere la riduzione della squalifica inflittagli per aver colpito, a gioco fermo un avversario e successivamente calpestando con i tacchetti il capo dello stesso, causandogli fuoriuscita di sangue dal viso, tanto da rendere necessario l’accompagnamento in ospedale.

Il PUNZO imposta la propria difesa in una serie di argomentazioni quali il suo passato disciplinare ineccepibile e assai rilevante dal punto di vista tecnico, nonché lo  svolgimento di una professione assai rispettabile e ancor più aggiungendo elementi che – a suo dire – non compaiono nel referto arbitrale.

Sostiene infatti che il CAPORUSCIO, per tutta la durata dell’incontro, lo avrebbe ingiuriato pesantemente e che l’arbitro, benché sollecitato ad adottare provvedimenti al riguardo, non sarebbe mai intervenuto.

Prosegue il PUNZO che, addirittura, a seguito di suoi ripetuti inviti ad accelerare le operazioni di gioco, il CAPORUSCIO lo colpiva alla testa, determinando la caduta di entrambi e solo a quel punto – ammettendo la sua esasperazione -  il PUNZO sferrava un calcio all’avversario e conseguentemente veniva espulso.

In proposito allega un certificato medico rilasciato dall’ospedale S. ANDREA, dove si è recato successivamente, a causa di disturbi riconducibili al trauma già menzionato.

Questa Commissione ha proceduto alla accurata analisi del caso, richiedendo al direttore di gara una ancora più precisa ricostruzione dell’evento, ricevendo conferma di quanto già illustrato dettagliatamente nel rapporto originario.

Dall’analisi condotta emerge chiaramente confermata la responsabilità del PUNZO ma, nel contempo, è necessario sottolineare come sussistano, nel quadro generale,  perplessità in ordine al certificato medico per trauma cranico , presentato dal PUNZO stesso, elemento che indicherebbe comunque il riscontro ad un evento concitato proprio di una fase di gioco o di diverbio, così come dichiarato dal reclamante,

Comunque, a prescindere da tale considerazione, si ritiene che l’episodio possa essere rivisitato, seppur in maniera assai lieve, sulla base di quasi analoghe fattispecie già oggetto di giudicato da parte di questa Commissione, sottolineando comunque il carattere  di gravità e censurabiltà.

Per quanto sopra, questo Organo Giudicante

DELIBERA

Di accogliere il ricorso presentato dal calciatore PUNZO FEDERICO riducendo la squalifica dal 31.3.2011 al 31.1.2011.

La tassa reclamo va restituita.

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