COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 29/04/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società AC Vergiatese Camp.&nbs
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 41 del 29/04/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo Società AC Vergiatese Camp. Allievi Regionali Gir. A
Gara del 28/03/2010
C.U. n.39 del CRL datato 15/04/2010
La Commissione Disciplinare territoriale, rilevato che, ai sensi dell’art.33 comma V del CGS, nei casi in cui il gravame verta su episodi e circostanze che possono modificare il risultato conseguito, deve essere inviata copia del reclamo alla controparte con lettera raccomandata o mezzo equipollente a norma dell’art.38 del CGS, e che l’attestazione della ricezione deve essere allegata al reclamo stesso; rilevato che l’inosservanza delle formalità costituisce motivo di INAMMISSIBILITA’ del reclamo e ne preclude l’esame; rilevato che non risulta che la società AC VERGIATESE abbia inviato copia del reclamo alla controparte e che, comunque, l’attestazione della ricezione non è allegata al reclamo
DICHIARA
INAMMISSIBILE il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.