COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 175 del 28/04/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO U.S.D. F.C. ACQUALAGNA avverso decisioni merito gara Sc
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 175 del 28/04/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO U.S.D. F.C. ACQUALAGNA avverso decisioni merito gara Schieti - Acqualagna, del 10.4.2010 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “A” - Com. Uff. n. 166 del 14.4.2010.
Il 10 aprile 2010 veniva disputato l’incontro del Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “A”, Schieti – Acqualagna, gara che veniva dall’arbitro sospesa definitivamente al ventiquattresimo minuto del secondo tempo, sul risultato di 1 a 0.
L’U.S.D. F.C. Acqualagna preannunciava reclamo senza tuttavia darvi seguito, di talchè l’adito Giudice Sportivo ne dichiarava l’inammissibilità.
Lo stesso Giudicante, in esito all’esame degli atti ufficiali della gara de quo, per i fatti ivi descritti, infliggeva, tra le altre, all’Acqualagna la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3 a 0 ed al calciatore Benedetti Lorenzo, asseritamene tesserato per la medesima Società, la sanzione della squalifica per tre gare effettive.
Avverso la predetta delibera l’U.S.D. F.C. Acqualagna ha proposto rituale reclamo, chiedendo la ripetizione dell’incontro e l’annullamento o quantomeno la riduzione della sanzione applicata al proprio calciatore.
Deduceva la reclamante che:
- nessun proprio tesserato proferì ingiurie, frasi offensive, minacce o pose in essere atti di violenza nei confronti del direttore di gara;
- vi furono solo normali proteste verbali e richieste di chiarimenti da parte del capitano in ordine alla diversità di trattamento dell’arbitro di fronte a condotte ritenute passibili di uguale sanzione;
- non esisteva nessun presupposto, né in campo né negli spalti, per sospendere e/o decretare la fine anticipata dell’incontro;
- non vi fu alcuna violenza e nessun atteggiamento lesivo per l’incolumità dell’arbitro;
- il Benedetti intervenne esclusivamente in difesa di un proprio compagno di squadra, cercando energicamente di allontanare l’avversario, ma senza arrecargli alcun danno fisico.
A sostegno della propria versione dei fatti, la reclamante formulava istanza di prova testimoniale, indicando all’uopo l’Osservatore Arbitrale e chiunque altro dei presenti.
Con nota del 23 aprile u.s., la S.S. Schieti, controinteressata, faceva pervenire proprie deduzioni.
Sentito a chiarimenti, l’arbitro ritrattava in gran parte quanto dallo stesso refertato nel rapporto di gara, riferendo di non essere stato accerchiato dai calciatori dell’Acqualagna, di non avere subito minacce né intimidazioni.
LA COMMISSIONE
letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;ascoltati l’arbitro e la reclamante;udito in camera di consiglio il Giudice relatore; rilevata preliminarmente l’inammissibilità delle controdeduzioni della S.S. Schieti per tardività con riferimento ai termini abbreviati di cui al Com. Uff. n. 110 del Comitato Regionale Marche in data 27 gennaio 2010;ritenuto che la ritrattazione, fatta dall’arbitro nell’espletata istruttoria, non può avere alcun valore nel presente giudizio, in quanto la funzione delle dichiarazioni rese dal direttore di gara “a chiarimenti” è semplicemente quella di chiarire il contenuto del rapporto di gara ovvero di integrarlo e non, invece, quella di modificarne radicalmente il contenuto;rilevato che dall’esame del rapporto arbitrale, assistito dal valore probatorio di cui all’art. 35, 1° comma, del Cgs, emerge, oltre ogni ragionevole dubbio, la responsabilità dei tesserati dell’odierna reclamante, dalla quale discende, a norma dell’art. 4 del Cgs, quella della Società di appartenenza;ritenuto che l’arbitro, con decisione pienamente giustificata, essendosi verificate le condizioni richieste dall’art. 64 delle N.O.I.F., è stato costretto a sospendere definitivamente la gara in seguito al comportamento dei tesserati dell’U.S.D. F.C. Acqualagna;ritenuto che la condotta ascritta al calciatore Benedetti, perfezionatasi in tutti i suoi elementi, determina la sanzione minima della squalifica per tre gare, ex art. 19, comma 4, lett. b) Cgs, che risulta correttamente applicata dal Giudice Sportivo.P.Q.M.
respinge il reclamo come sopra proposto dall’U.S.D. F.C. Acqualagna ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
Ordina trasmettersi gli atti alla Procura Federale della F.I.G.C. per le valutazioni e le iniziative di competenza.
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