COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul Comunicato Ufficiale N° 175 del 28/04/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S. POGGESE avverso sanzioni merito gara Acquasant

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul

Comunicato Ufficiale N° 175 del 28/04/2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO A.S. POGGESE avverso sanzioni merito gara Acquasanta – Poggese, del 17.4.2010 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “I” - Com. Uff. n. 169 del 21.4.2010.

  Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al calciatore Rigutini Andrea, asseritamene tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per tre gare effettive, per il comportamento da questi tenuto, nel corso della gara, nei confronti dell’arbitro.

  Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S. Poggese, chiedendo la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, in quanto questi si sarebbe limitato a protestare, sia pur con qualche insulto, nei confronti del direttore di gara, ma senza minacce verbali o fisiche tali da configurare il comportamento intimidatorio contestatogli.

  Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato che il Rigutini, espulso per somma di ammonizioni, alla notifica del provvedimento, si diresse verso di lui e lo offese.

LA COMMISSIONE letto il reclamo ed esaminati  gli atti ufficiali di gara;ascoltato l’arbitro; udito in camera di consiglio il Giudice relatore;ritenuta provata la responsabilità del calciatore Rigutini in ordine alle violazioni ascrittegli, le cui modalità non consentono l’invocata riduzione della squalifica, della quale pertanto deve essere data conferma;visto l’art. 19, 4° comma, lett. a) del Codice di giustizia sportiva. P.Q.M.

respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S. Poggese ed ordina incamerarsi la relativa tassa.

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