COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 74 del 29 Aprile 2010 Delibera della Commissione Disciplinar

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 74

del 29 Aprile 2010

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

c) Ricorso della società A.S.D. EURO SPORTMANAGER avverso

decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 50 del 2.4.2010

della Delegazione Provinciale di Novara, in relazione alla gara

EURO SPORTMANAGER - BICOCCA disputata in data 7.4.2010,

Campionato di III Categoria Girone A

Con ricorso inviato in data 23.4.2010 la Società EURO SPORTMANAGER si duole del

provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato entrambe le società partecipanti

all’incontro con la punizione sportiva della perdita della gara e chiede l’omologazione del

risultato conseguito sul campo ovvero la ripetizione della gara medesima.

La società ricorrente non contesta i fatti descritti nel referto arbitrale bensì rileva che

l’arbitro si è trovato in posizione defilata rispetto ai due assembramenti di giocatori che si

sono venuti a creare e, segnatamente, il primo in conseguenza dell’espulsione di un

giocatore per squadra per scorrettezze reciproche ed il secondo in ragione del

deplorevole comportamento di uno dei giocatori espulsi che tentava di rientrare in campo

per farsi giustizia da sé armato di una barella pieghevole. I disordini descritti si sarebbero

sedati in breve tempo grazie anche all’intervento dei giocatori meno facinorosi delle due

squadre e la partita avrebbe potuto riprendere tranquillamente..

Il ricorso è fondato e può trovare accoglimento.

Nel caso di specie, il rapporto del direttore di gara riporta in modo puntuale e preciso le

deprecabili condotte dei giocatori correttamente sanzionati dal Giudice Sportivo ma è

estremamente laconico nel giustificare la sospensione della gara, limitandosi a rilevare

che i giocatori di entrambe le squadre, dal momento della doppia espulsione, “si sono

disinteressati di continuare la gara, bensì di concluderla in rissa” senza alcun riferimento

alle motivazioni per le quali sarebbero venute a mancare, all’arbitro medesimo, le

condizioni di serenità per portare a termine l’incontro.

In altre parole, nella situazione come descritta nel referto, non si ravvisa alcun elemento

di prova atto a smentire l’affermazione della società ricorrente sulla tranquillità dell’arbitro

nell’assistere a disordini che non coinvolgevano minimamente la sua persona né la sua

direzione di gara.

Considerato che la partita non ha avuto regolare termine non può essere omologato il

risultato conseguito sul campo bensì ne va disposta la ripetizione.

Per questi motivi la Commissione Disciplinare, in accoglimento del reclamo

DISPONE

la ripetizione della gara EURO SPORTMANAGER – BICOCCA.

Nulla dispone in ordine alla tassa di reclamo che non risulta versata.

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