COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 74 del 29 Aprile 2010 Delibera della Commissione Disciplinar
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 74
del 29 Aprile 2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
c) Ricorso della società A.S.D. EURO SPORTMANAGER avverso
decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 50 del 2.4.2010
della Delegazione Provinciale di Novara, in relazione alla gara
EURO SPORTMANAGER - BICOCCA disputata in data 7.4.2010,
Campionato di III Categoria Girone A
Con ricorso inviato in data 23.4.2010 la Società EURO SPORTMANAGER si duole del
provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato entrambe le società partecipanti
all’incontro con la punizione sportiva della perdita della gara e chiede l’omologazione del
risultato conseguito sul campo ovvero la ripetizione della gara medesima.
La società ricorrente non contesta i fatti descritti nel referto arbitrale bensì rileva che
l’arbitro si è trovato in posizione defilata rispetto ai due assembramenti di giocatori che si
sono venuti a creare e, segnatamente, il primo in conseguenza dell’espulsione di un
giocatore per squadra per scorrettezze reciproche ed il secondo in ragione del
deplorevole comportamento di uno dei giocatori espulsi che tentava di rientrare in campo
per farsi giustizia da sé armato di una barella pieghevole. I disordini descritti si sarebbero
sedati in breve tempo grazie anche all’intervento dei giocatori meno facinorosi delle due
squadre e la partita avrebbe potuto riprendere tranquillamente..
Il ricorso è fondato e può trovare accoglimento.
Nel caso di specie, il rapporto del direttore di gara riporta in modo puntuale e preciso le
deprecabili condotte dei giocatori correttamente sanzionati dal Giudice Sportivo ma è
estremamente laconico nel giustificare la sospensione della gara, limitandosi a rilevare
che i giocatori di entrambe le squadre, dal momento della doppia espulsione, “si sono
disinteressati di continuare la gara, bensì di concluderla in rissa” senza alcun riferimento
alle motivazioni per le quali sarebbero venute a mancare, all’arbitro medesimo, le
condizioni di serenità per portare a termine l’incontro.
In altre parole, nella situazione come descritta nel referto, non si ravvisa alcun elemento
di prova atto a smentire l’affermazione della società ricorrente sulla tranquillità dell’arbitro
nell’assistere a disordini che non coinvolgevano minimamente la sua persona né la sua
direzione di gara.
Considerato che la partita non ha avuto regolare termine non può essere omologato il
risultato conseguito sul campo bensì ne va disposta la ripetizione.
Per questi motivi la Commissione Disciplinare, in accoglimento del reclamo
DISPONE
la ripetizione della gara EURO SPORTMANAGER – BICOCCA.
Nulla dispone in ordine alla tassa di reclamo che non risulta versata.