COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 57 del 29 Aprile 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Gara: A.S.D. NORBA CONVERSANO – F.C.D. REAL ADE
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 57 del 29 Aprile 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Gara: A.S.D. NORBA CONVERSANO - F.C.D. REAL ADELFIA del 28 Marzo 2010. (Reclamo della Società
F.C.D. REAL ADELFIA in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della
società per l’ammenda di € 300,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 52 dell1 Aprile 2010
del Comitato Regionale Puglia.
- Esaminati gli atti ufficiali;
- letto il reclamo a margine citato;
- udito il rappresentante della ricorrente;
- esperite indagini;
- sentito l’arbitro che, con dovizia di particolari, ha reso supplemento di rapporto dal quale si evince che
quanto dedotto dalla reclamante non ha trovato conferme ma smentite negli atti ufficiali sia in ordine alla
regolare prosecuzione della gara che al comportamento dei calciatori della società F.C.D. REAL ADELFIA,
non potendo individuare, perché posti alle spalle dell’arbitro, mentre rientrava negli spogliatoi, per cui va
condivisa la sanzione inflitta dal primo giudice perché adeguata ai fatti occorsi
P.Q.M.
D E L I B E R A
- respingere il reclamo proposto dalla società F.C.D. REAL ADELFIA e per l’effetto addebitare la relativa
tassa sul conto della società.