COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul comunicato Ufficiale N. 63 del 29/04/2010 Delibera della Commissione Disciplinare 199 Stagione sportiv

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul

comunicato Ufficiale N. 63 del 29/04/2010

Delibera della Commissione Disciplinare

199 Stagione sportiva 2009 -2010 Oggetto: Reclamo dell’A.S.D. Casellina avverso il provvedimento di rigetto del Giudice Sportivo Territoriale in ordine all’esito gara A.S.D. Progresso Montelupo / U.S.D. Casellina Scalo del 21.03.2010 (3-1) (C.U. 58 del 09.04.2010)

Propone tempestivo reclamo a questa C.D.T. la società A.S.D. Casellina avverso il provvedimento con il quale il G.S.T., a scioglimento della riserva contenuta nel C.U. n. 55 del 25.03.2010, ha rigettato il reclamo proposto dalla società odierna ricorrente avverso la regolarità dell’incontro A.S.D. Progresso Montelupo Fiorentino / U.S.D. Casellina del 21.03.2010, valevole per il campionato di seconda categoria, con la seguente motivazione: “L’U.S.D. Casellina reclama a questo G.S.T. lamentando che l’avversaria aveva utilizzato, per effettuare la prima sostituzione, un calciatore di riserva preventivamente indicato nella distinta in suo possesso. Il reclamo, apparendo del tutto privo di fondatezza, non può essere accolto. Poiché, infatti, il tessuto probatorio di ogni vicenda che riguardi la posizione irregolare di calciatori è costituito dalle risultanze dei documenti ufficiali, è a questi che bisogna riferirsi per risolvere il problema proposto. Ora, ad onta di ogni interessata prospettazione di parte, è del tutto pacifico, se non altro perché l’arbitro lo ha precisato in referto che il calciatore locale entrato con la prima sostituzione (Monti Emanuele) era presente in distinta con il n. 17-ma entrò in campo con la maglia n. 16, ma venne regolarmente identificato con propria tessera federale rilasciata dal Comitato di competenza. Il vizio riscontrato quindi è solo formale ed irrilevante nell’ottica di regolarità della gara quando sia certa la corrispondenza fra atleta impiegato e quello indicato in lista e quando ricorra il requisito della titolarità. La tassa va addebitata.

Per questi motivi il G.S.T. rigetta il reclamo come sopra proposto dall’U.S.D. Casellina di Scandicci (Firenze) ed ordina addebitarsi la relativa tassa”.

La reclamante impugna il provvedimento sopraindicato, chiedendo la ripetizione della gara effettuata in data 21.03.2010 con la società U.S.D. Montelupo, motivando il ricorso sul presunto compimento di un errore tecnico da parte del direttore di gara in quanto, durante lo svolgimento della partita in questione, entrava in campo un atleta portante numerazione non inserita nella distinta di gara che, a suo dire, non avrebbe consentito l’identificazione dello stesso calciatore sia da parte del D.G. che da parte delle società partecipanti all’incontro nell'ipotesi in cui si fosse manifestato un comportamento violento o altra condotta antisportiva verso un avversario.

La C.D.T.T., riunitasi per la discussione, ritenendo di poter adottare la decisione allo stato degli atti, rileva quanto segue.

Il ricorso della società Casellina è manifestamente infondato.

Come correttamente rilevato dal giudice di primo grado il vizio eccepito dalla ricorrente è di mera natura meramente formale, non idoneo ad inficiare la regolarità della gara disputata in data 21.03.2010.

Infatti, il calciatore Emanuele Monti entrato in campo con il n. 16, presente in distinta di gara con il n. 17, veniva regolarmente identificato dal D.G. a mezzo tessera federale rilasciata dal comitato di competenza.

Nessun dubbio sussiste sia sulla effettiva titolarità da parte del Monti della tessera federale, sia sulla di lui legittimazione a prendere parte alla disputa della gara, non essendo stato lo stesso giocatore colpito da alcun provvedimento di squalifica.

Nessun dubbio, inoltre, vi è sulla corretta corrispondenza fra calciatore impiegato e atleta indicato nella lista gara.

Infine, per buona pace della ricorrente, si evidenzia che il D.G., ad integrazione del proprio referto di gara, ha opportunamente precisato che “il sig. Monti Emanuele prendeva parte al gioco con il n. 16 e non con il n. 17 come erroneamente riportato nella distinta, ma da me regolarmente identificato”.

Pertanto, le doglianze mosse dalla ricorrente in ordine all’incertezza sulla corretta identificazione del calciatore Monti Emanuele non appaiono centrare il segno.

P.Q.M.

la C.D.T.T. respinge il reclamo proposto dalla società Casellina;

-dispone l’addebito della relativa tassa.

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