COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 146 del 05 Maggio  2010

COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 146 del 05 Maggio  2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 32 a carico di:

ELIA COSIMO Presidente della S.S SCHIAVONEA CALCIO per rispondere della violazione degli artt.1 comma 1 C.G.S. e 8

commi 9, 10 e 15 C.G.S., in relazione all’art. 94 ter comma 11 N.O.I.F., per non aver ottemperato al lodo del Collegio

Arbitrale c/o la LND di cui al C.U. nr.1 del 10.10.09, emesso all’esito del contenzioso fra la predetta società sportiva ed il

proprio allenatore, Sig. Iuele Gaetano; S.S SCHIAVONEA CALCIO a titolo di responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 C.G.S.,

per gli illeciti disciplinari ascritti al proprio presidente.

IL DEFERIMENTO

Con provvedimento del 15.3.2010 il Vice Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Elia Cosimo, Presidente della SS

Schiavonea Calcio, e la stessa società per rispondere delle violazioni sopra specificate.

IL DIBATTIMENTO

Nella riunione del giorno 26 aprile 2010 è comparso davanti a questa Commissione Territoriale il sostituto Procuratore Federale,

avv. Gianfranco Marcello, il quale ha concluso chiedendo: per la SS Schiavonea Calcio la penalizzazione di tre punti in classifica da

scontarsi nel corrente campionato e l’ammenda di € 1.000,00 ( mille/00); per il Sig. Elia Cosimo inibizione per mesi sei.

Nessuno è comparso per i deferiti.

I MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene la Commissione Disciplinare Territoriale che gli elementi oggettivi raccolti, addebitabili ai deferiti, integrino gli estremi

dell’illecito loro contestato così come specificato in rubrica.

Congrue sono le sanzioni, peraltro contenute nel minimo edittale.

P.Q.M.

la Commissione Territoriale, riconosciuta la responsabilità degli incolpati, irroga:

alla società S.S. SCHIAVONEA CALCIO la penalizzazione di 3 (TRE) punti in classifica da scontarsi nel corrente campionato

2009/2010 e l’ammenda di € 1.000,00 ( mille/00);

al Sig. ELIA COSIMO la inibizione per mesi SEI.

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