COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 101 del 06 Maggio 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 139. D
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 101 del 06 Maggio 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
139. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO MIANO – GARA CASTELLO DI CISTERNA / MIANO DEL 7.03.2010
– 2^ CAT.
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo; sentita, nella persona del suo difensore legale, la società, che aveva presentato rituale richiesta di audizione; ascoltato l’arbitro a chiarimenti, rileva la parziale fondatezza
dell’atto di impugnazione. Deve necessariamente premettersi che la vicenda in esame assume una rilevanza del tutto peculiare, in ragione della circostanza che le sanzioni impugnate sono state inflitte, dal
G.S.T., sulla base di una precisa e circostanziata nota ufficiale del Questore di Napoli. La questione, dunque, verte innanzitutto – come osservato dalla reclamante, con significative considerazioni di ordine
giuridico-sportivo – sulla possibilità di acquisire, agli atti degli Organi della Giustizia Sportiva, le comunicazioni ufficiali degli Organi tutori e responsabili dell’Ordine Pubblico. Questa C.D.T., dopo ampia ed
approfondita disamina sul punto, ritiene, anche alla luce delle sempre più innovative pronunce, sul punto, dei massimi consessi della giustizia ordinaria, che non sia compatibile, né ipotizzabile, che gli Organi di
Giustizia Sportiva possano ignorare, per evidenti motivi di diritto, note e/o comunicazioni ufficiali, quale quella innanzi richiamata. Risolta, in tal senso, come peraltro appare ineludibile ed insuperabile, la questione preliminare, questa C.D.T. rileva che, sulla base di quanto specificato nell’articolato e motivato ricorso della società Miano, possa accedersi alla richiesta subordinata della reclamante, di riduzione delle
sanzioni. Al riguardo, questa C.D.T. ritiene di ridurre al 6.05.2010 la squalifica a carico del calciatore Coscione Antonio ed al 13.05.2010 la squalifica a carico del calciatore Tascone Luca. P.Q.M.
DELIBERA
in parziale accogliemento del reclamo della società Miano, di ridurre al 6.05.2010 la squalifica a carico del calciatore Coscione Antonio ed al 13.05.2010 la squalifica a carico del calciatore Tascone Luca; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.