COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 136 del 06/05/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL PRESIDENTE S
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it
Comunicato Ufficiale N° 136 del 06/05/2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL PRESIDENTE SIG. BRUNO ADDESSE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 32 COMMA 1 E 7 REGOLAMENTO DELLA L.N.D. E DELLA SOCIETA’ REAL TECCHIENA AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALLE DISPOSIZIONI EMANATE DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI CON COMUNICATO UFFICIALE N. 1 DEL 01.07.2009, PER MANCATA PARTECIPAZIONE AL CAMPIONATO GIOVANILE ALLIEVI O GIOVANISSIMI OPPURE, IN ALTERNATIVA, AL CAMPIONATO JUNIORES
Con atto del 2.2.2010, il Procuratore Federale ha disposto il deferimento a questa Commissione Disciplinare del Presidente della Società REAL TECCHIENA, Sig. BRUNO ADDESSE per la violazione dell'art. 32 comma 1 e 7 del Regolamento della L.N.D. e della Società REAL TECCHIENA ai sensi dell’art. 4 comma 1 C.G.S. in virtù di quanto stabilito dalla Lega Nazionale Dilettanti con Comunicato Ufficiale n. 1 del 1/7/2009, per mancata partecipazione al Campionato Giovanile Allievi o Giovanissimi oppure, in alternativa, al Campionato Juniores.
Il Presidente di questa Commissione ha fissato la riunione per la discussione del deferimento, comunicando alle parti la facoltà di presentare deduzioni a loro difesa, come di chiedere di essere ascoltate.
Alla predetta data nessuno è comparso per la società nè sono pervenute le controdeduzioni.
E' presente il rappresentante della Procura Federale, il quale, insistendo nell’atto di deferimento, affermava la responsabilità dei deferiti e per l’effetto chiedeva l'inibizione per 1 mese per il Presidente e l'ammenda di euro 1.500 a carico della Società.
Quest’Organo giudicante non può che prendere atto della segnalata inadempienza della deferita alla normativa sopra citata, per non aver partecipato con una propria squadra al Campionato Juniores o in alternativa al Campionato Giovanile Allievi o Giovanissimi organizzato dal Comitato Regionale, tenuto conto anche del fatto che la Società REAL TECCHIENA ha sede ad Alatri, cittadina di medie dimensioni demografiche.
Tanto premesso, questa Commissione, considerate le rappresentate condizioni e le circostanze di fatto,
DELIBERA
Di comminare alla Società REAL TECCHIENA l’ammenda di euro 1.500 e l’inibizione per giorni 15 a carico del Presidente BRUNO ADDESSE.
Si comunichi ai soggetti interessati a cura del Comitato Regionale Lazio. Le sanzioni comminate decorrono dal giorno successivo a quello della comunicazione.
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