COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 06/05/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società Pendolina Park Hotel 

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 42 del 06/05/2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

Reclamo Società Pendolina Park Hotel  Camp.  Jun.  Gir. E Gara Pendolina Park/Or.Urago Mella del 20/03/2010

C.U. n.30 della delegazione di BRESCIA datato 25/03/2010

La società PENDOLINA PARK HOTEL ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore Marco AYAIDA fino al 30/06/2012, riconoscendo il comportamento censurabile del proprio tesserato AYAIDA, richiede tuttavia una attenuazione della sanzione inflitta dal GS.

La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, e sentita la reclamante, rileva: sentito il direttore di gara a chiarimenti, il quale ha confermato che il calciatore AYAIDA lo colpiva con calci e pugni senza comunque provocare conseguenze fisiche. Il comportamento del tesserato AYAIDA vista la sua gravità deve essere censurato decisamente, tuttavia, alla luce dei criteri abitualmente adottati da Questa Commissione Disciplinare si ritiene equo mitigare la sanzione inflitta dal GS.

Tanto premesso e ritenuto in parziale accoglimento del reclamo proposto

RIDUCE

la squalifica del calciatore Marco AYAIDA a tutto il 31/12/2011, si dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.

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