COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 06/05/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società ASD Pol. Vimodronese Camp.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 42 del 06/05/2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

Reclamo Società ASD Pol. Vimodronese Camp. III Categoria Gir. E

Gara Real Acli Trecella/Vimodronese del 18.04.2010

La Commissione Disciplinare territoriale, letto il reclamo proposto dalla Soc. ASD Pol. Vimodronese; rilevato che come da delibera del Presidente Federale pubblicata sul CU n.75/A della FIGC del 19/01/2010 trascritto sul CU n. 32 del 25/02/2010 Comitato Regionale Lombardo i reclami alla Commissione Disciplinare devono pervenire o essere depositati presso la Sede del Comitato Regionale entro le ore 12,00 del 2° gg successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale.

Rilevato che nella specie il reclamo è pervenuto presso la sede del CRL il 27/04/2010 e che la squalifica  oggetto del reclamo è stata pubblicata sul CU n.38 del 22.04.2010 delegazione di MILANO.

Tanto premesso e ritenuto

DICHIARA

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