COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 06/05/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società ACD Sedriano Camp. Calc

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 42 del 06/05/2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

Reclamo Società ACD Sedriano Camp. Calcio a5 Serie D Play-Off

Gara Sedriano/Athletic Sesto del 15.04.2010

C.U. n.40 del CRL datato 22/04/2010

La società SEDRIANO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha inflitto la sanzione sportiva della perdita della gara, lamentando che la società ATHLETIC SESTO non avrebbe inviato la comunicazione alla odierna reclamante secondo le modalità e tempistiche di cui all’art.38 comma 7 e 8 del CGS. Inoltre che la società SEDRIANO avrebbe fatto scontare la squalifica al proprio tesserato SARACO Luigi nella gara del 01/04/2010.

La Commissione Disciplinare territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: la società ATHLETIC SESTO ha trasmesso il reclamo volto a rilevare che il tesserato SARACO prendeva parte alla gara del 15/04/2010 sebbene squalificato, nei termini di cui al CGS, come peraltro rilevato dallo stesso GS.

Il reclamo, infatti, veniva inviato in data 16/04/2010 alle ore 8,00. 

Ne consegue, quindi, che nessuna rilevanza assume la data presente sul fax (25.01.2006) che appare evidente essere frutto di un mancato aggiornamento dell’apparecchio telefax.

Quanto alla squalifica di una gara inflitta al sig. SARACO con il CU n.37 del 01/04/2010 del CRL, doveva essere scontata, ai sensi dell’art.22 comma 2 CGS a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del CU.

Ne consegue che la gara del 15/04/2010 è stata la prima ad essere disputata successivamente alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale e, pertanto, in tale partita doveva essere scontata la squalifica inflitta al calciatore SARACO.

Tanto premesso e ritenuto

RIGETTA

il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.

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