COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul Comunicato Ufficiale N° 180 del 05/05/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. TRUENTUM MMVII avverso decisioni merito gara Mo

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul

Comunicato Ufficiale N° 180 del 05/05/2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO A.S.D. TRUENTUM MMVII avverso decisioni merito gara Molo Sud – Truentum, del 31.1.2010 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “O” - Com. Uff. n. 43 del 3.2.2010 della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno.

  L’arbitro della gara in epigrafe riferiva, nel proprio rapporto, di aver interrotto definitivamente l’incontro al trentesimo minuto del secondo tempo, a seguito di incidenti fra le due società e ritenuta l’impossibilità di portarlo a termine.

 Il competente Giudice Sportivo, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, ritenuto che l’arbitro non avrebbe posto in essere tutti i provvedimenti necessari per poter riprendere la disputa della gara, ne ordinava la ripetizione.

  Avverso tale provvedimento ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Truentum MMVII assumendo la correttezza e l’opportunità della decisione dell’arbitro di sospendere la gara, la cui responsabilità però ricadrebbe esclusivamente sulla squadra avversaria.

  La Società concludeva, quindi, chiedendo l’assegnazione della gara a proprio favore.

  Alla richiesta audizione l’A.S.D. Truentum MMVII reiterava le doglianze già esposte nel gravame, insistendo nelle richieste ivi formulate, deducendo altresì la contraddittorietà della delibera del primo Giudice.

  Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha riferito che al trentesimo minuto del secondo tempo dell’incontro in esame, in occasione dell’espulsione di un giocatore del Molo Sud, il capitano della Truentum gli faceva notare che il suo portiere era a terra dolorante. Avvicinatosi constatava che lo stesso era ferito ad un labbro. Nel frattempo i componenti delle due panchine entravano in campo, minacciandosi, insultandosi e spingendosi reciprocamente. Perdurando il tutto per circa cinque minuti e risultato vano l’invito rivolto ai capitani delle due squadre onde riportare l’ordine in campo, decretava la fine anticipata dell’incontro ritenendo non più sussistenti le condizioni per portarlo regolarmente a termine.

  Ritenutane la necessità, questa Commissione sospendeva il procedimento, disponendo, ex art. 32, comma 9, del Codice di giustizia sportiva, gli occorrenti accertamenti ed ogni opportuna indagine alla Procura Federale della F.I.G.C. per la completa ricostruzione degli episodi accaduti nella gara in esame.

  Con nota qui pervenuta il 28 aprile 2010, la Procura Federale trasmetteva le risultanze degli accertamenti compiuti.

LA COMMISSIONE

letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;ascoltati l’arbitro e la reclamante;letta la relazione della Procura Federale;udito in camera di consiglio il Giudice relatore; accertato che la gara venne sospesa perché il generale coinvolgimento delle due squadre in una colluttazione impedì all’arbitro di proseguirla; rilevato che con i provvedimenti adottati sono stati sanzionati i comportamenti dei componenti le due squadre, che per la loro intensità e persistenza, determinavano la decisione dell’arbitro di sospendere definitivamente la gara, e che, ai fini che qui rilevano, non ha importanza l’attribuzione del momento genetico dei fatti, laddove la partecipazione allo scontro fu generalizzata e determinò appunto l’impossibilità di una prosecuzione del giuoco;ritenuto che di tale comportamento sono responsabili entrambe le società e che quindi alle stesse deve infliggersi la sanzione sportiva della perdita della gara. P.Q.M.

respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Truentum MMVII ed ordina incamerarsi la relativa tassa.

Letto ed applicato l’art. 17, comma 2, del Codice di giustizia sportiva, infligge ad entrambe le Società la sanzione sportiva della perdita della gara suindicata con il punteggio di 0 a 3.

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