COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul Comunicato Ufficiale N° 180 del 05/05/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO URBINO CALCIO avverso sanzioni merito gara Urbino Calci

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul

Comunicato Ufficiale N° 180 del 05/05/2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO URBINO CALCIO avverso sanzioni merito gara Urbino Calcio – Fermana, del 18.4.2010 – Campionato Regionale di Eccellenza - Com. Uff. n. 169 del 21.4.2010.

  Il Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al sig. Capponi Oliviero, nell’occasione dirigente accompagnatore ufficiale della squadra, la sanzione dell’inibizione fino al 31 dicembre 2013 per il comportamento da questi tenuto, durante ed al termine dell’incontro, nei confronti di un assistente arbitrale.

  Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’Urbino Calcio S.r.l., chiedendo una congrua riduzione della sanzione inflitta al proprio tesserato, ritenuta sproporzionata rispetto a quanto realmente accaduto e con riferimento a casi analoghi sanzionati con minor rigore.

  A dire della reclamante, il Capponi, innervosito per essere stato allontanato dall’arbitro su segnalazione dell’assistente, si rivolse a quest’ultimo con eccessiva tensione, ma senza minacce e senza la necessità di essere trattenuto da alcuno. A fine gara, il Capponi, ancora molto nervoso, si avvicinò al medesimo assistente arbitrale con eccessiva foga, ma con l’intento di chiedergli spiegazioni e non certo di colpirlo. Vi fu un contatto, il Capponi gli appoggiò la mano sul volto, senza tuttavia afferrarlo con forza. Vi fu una protesta, eccessiva ed esecrabile, ma senza minacce o violenza.

  Sentito a chiarimenti, l’assistente arbitrale ha precisato che il Capponi, allontanato dall’arbitro su sua segnalazione, alla notifica del provvedimento si portò di corsa verso di lui fino ad arrivare, poichè trattenuto, ad una distanza di circa due metri, insultandolo e minacciandolo, reiterando in tale condotta anche da fuori del campo di gioco. A fine gara lo stesso Dirigente, rientrato nello spazio antistante gli spogliatoi, lo afferrò da dietro per il viso, provocandogli forte ed intenso dolore. Veniva quindi soccorso dai sanitari presenti al campo. La sera dello stesso giorno si avvedeva di avere riportato altresì un taglio sullo zigomo.

LA COMMISSIONE

·  letto il reclamo ed esaminati  gli atti ufficiali di gara;

·  ascoltato l’assistente arbitrale;

·  udito in camera di consiglio il Giudice relatore;

·  rigettate le ulteriori richieste istruttorie della reclamante in quanto ritenute superflue stante la chiarezza e la precisione con la quale i fatti sono stati descritti dagli ufficiali di gara, tanto da non richiedere ulteriori approfondimenti di sorta;

·  ritenuto che la condotta posta in essere dal Capponi nei confronti dell’assistente arbitrale costituisce obiettivamente un comportamento di eccezionale gravità, in quanto idoneo a ledere profondamente un bene fondamentale, protetto dall’Ordinamento sportivo e che la stessa debba essere valutata con adeguata severità;

·  ritenuto di poter accogliere l’impugnazione sotto il profilo della sproporzione della sanzione, risultando la stessa censurabile sotto il profilo di una corretta graduazione della pena, anche alla luce dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questo Collegio.

P.Q.M.

accoglie il gravame come innanzi proposto dall’Urbino Calcio S.r.l. e, per l’effetto, riduce l’inibizione del dirigente Capponi Oliviero al 31 dicembre 2012.

  Ordina restituirsi la tassa reclamo.

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