COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul Comunicato Ufficiale N° 180 del 05/05/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. ROCCAFLUVIONE avverso sanzioni merito gara

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul

Comunicato Ufficiale N° 180 del 05/05/2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO A.S.D. ROCCAFLUVIONE avverso sanzioni merito gara Roccafluvione – Villa Pigna, del 17.4.2010 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “I” - Com. Uff. n. 169 del 21.4.2010.

  Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al calciatore Marchei Sandro, asseritamene  tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per tre gare effettive, per il comportamento da questi tenuto, nel corso della gara, nei confronti dell’arbitro.

  Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Roccafluvione, chiedendo la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, in quanto questi, in qualità di capitano, si sarebbe limitato a richiamare l’attenzione del direttore di gara onde poter soccorrere un proprio compagno di squadra dolorante a terra per un infortunio. Essendo stato per questo ammonito per la seconda volta e quindi espulso, protestava con l’arbitro.

  Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato che il Marchei, espulso per somma di ammonizioni, alla notifica del provvedimento, lo offese volgarmente più volte, proferendo altresì un’espressione blasfema.

LA COMMISSIONE letto il reclamo ed esaminati  gli atti ufficiali di gara;ascoltato l’arbitro; udito in camera di consiglio il Giudice relatore;ritenuta provata la responsabilità del calciatore Marchei in ordine alle violazioni ascrittegli, le cui modalità non consentono l’invocata riduzione della squalifica, della quale pertanto deve essere data conferma;visto l’art. 19, 4° comma, lett. a) del Codice di giustizia sportiva. P.Q.M.

respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Roccafluvione ed ordina incamerarsi la relativa tassa.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it