COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 58 del 06 Maggio 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 58 del 06 Maggio 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA
Gara: A.P. GIOVENTU CAMPI - A.S.D. SPORT NOCI del 18 Aprile 2010. (Reclamo della Società A.P.
GIOVENTU CAMPI in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del
calciatore SCOZIA Giovanni di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 56 del 22 Aprile 2010 del
Comitato Regionale Puglia.
- Esaminati gli atti ufficiali;
- letto il reclamo a margine citato;
- esperite indagini;
- rilevato che quanto dedotto dalla reclamante non ha trovato conferma negli atti ufficiali ed in particolare nel
rapporto dell’arbitro e del commissario di campo che, in maniera convergente, hanno descritto
minuziosamente il comportamento violento minaccioso e antisportivo del calciatore SCOZIA Giovanni la
cui sanzione inflitta dal primo giudice va condivisa e confermata
P.Q.M.
D E L I B E R A
- respingere il reclamo proposto dalla società A.P. GIOVENTU CAMPI e per l’effetto addebitare la relativa
tassa sul conto della società.