COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 453 del 40.05.2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D. Ciappazzi (Me) – avver

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 453 del 40.05.2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

A.S.D. Ciappazzi (Me) – avverso  inibizione Salamone Francesco sino al 31 Ottobre 2010  e squalifica calciatore Siracusa Angelo sino al 30 Giugno 2012.  Gara Campionato Juniores/quarti di finale: Ciappazzi – Audace Città di Monreale  del  16  Aprile  2010.  Comunicato  Ufficiale  428  del  20 Aprile 2010.

Procedimento 301/A

Letto l’appello ritualmente proposto dalla società ricorrente in ordine alle sanzioni inflitte dal Giudice di primo esame e con il quale si chiede la riduzione di entrambi i provvedimenti disciplinari ritenendo che gli stessi sono sproporzionate rispetto ai fatti accaduti sul terreno di giuoco.

La Commissione Disciplinare, letti gli atti di gara, ha convocato la società, che ne aveva fatto richiesta, all’udienza dibattimentale del 27 Aprile 2010, poi consensualmente rinviata al 04 Maggio 2010, ed ha sentito personalmente il Sig. Salamone Francesco in relazione alla inibizione determinata a suo carico, nonché il Sig. Stagno Francesco, n.q. di dirigente della società appellante, ritualmente munito di delega di rappresentanza. Gli stessi, ciascuno per la propria parte, hanno ribadito quanto già ampiamente esposto nell’atto di appello, ed in special modo, per quanto alle difese esposte dal Sig. Stagno, è stato evidenziato come il calciatore Siracusa Angelo, ancora minorenne, versa in condizioni familiari di particolare disagio, motivo per cui la società insiste per una congrua riduzione della squalifica a suo carico.

Nel merito, questa Decidente ritiene che quanto esposto dalla ricorrente nella propria articolata difesa non coincide con quanto esposto dall’Arbitro nel proprio referto secondo il quale i fatti contestati sono gravi nel contenuto e dettagliati in modo preciso. Il comportamento tenuto dal dirigente Sig. Salamone Francesco ed anche il comportamento del calciatore Siracusa Angelo sono stati deprecabili e meritevoli di adeguate sanzioni come determinate in dispositivo.

P.Q.M.

DELIBERA

Di confermare la inibizione sino al 31/10/2010 a carico del dirigente Sig. Salamone Francesco e di squalificare sino al 31/12/2011 il calciatore Siracusa Angelo (entrambi tesserati della società A.S.D. Ciappazzi).

Per l’effetto, senza addebito di tassa.

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