COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 453 del 40.05.2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D. Pol. Città di Campofelice di R

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 453 del 40.05.2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

A.S.D. Pol. Città di Campofelice di Roccella (Pa) – avverso decisione del Giudice Sportivo gara Calcio a 5-C2: A.P.D. Rahl Butahi – Campofelice di Roccella del 17 Aprile 2010. Comunicato Ufficiale 430 C/5 del 22 Aprile 2010.

Provvedimento 305/A

La società ricorrente interessata, con rituale appello, si oppone al giudicato emesso dal Giudice di primo grado in ordine alla gara in epigrafe indicata. Sostiene in proposito, attraverso una disamina supportata da proprie motivazioni, la irregolarità  della disputa della gara di che trattasi. In buona sostanza indica  che determinate circostanze non avrebbero consentito l’utilizzo di un campo di giuoco carente dei richiesti requisiti, necessari per il suo stesso utilizzo, da far valere ed integrare prima dell’inizio dell’attività ufficiale. Nel suo convincimento circa la illegittima utilizzazione dell’impianto sportivo adoperato per la disputa della gara qui interessata, chiede la declaratoria della punizione sportiva a carico della società A.P.D. Rahl Butahi con l’assegnazione della gara con il punteggio di 0-6 a favore della società ricorrente.

In udienza il rappresentante la società insiste sui motivi dedotti nell’atto di opposizione.

La Commissione Disciplinare, letti i motivi d’appello, esaminati gli atti di gara unitamente alla acquisizione della relativa documentazione attinente all’utilizzo del campo di giuoco oggetto della contestazione in esame, osserva:

preliminarmente eccepisce che la sostenuta contestazione andava presentata all’Arbitro, attraverso una specifica riserva scritta, prima dell’inizio della gara; ciò in osservanza di quanto statuito  in proposito  dalle norme regolamentari federali sancite dall’articolo 29 del Codice di Giustizia Sportivo. Nel merito, comunque, si annota che agli atti del Comitato Regionale Sicilia sono acquisiti i richiesti documenti di omologazione e utilizzazione dell’impianto sportivo contestato dall’odierna ricorrente (vedi verbale rilasciato dal Fiduciario Regionale Campi Sportivi; verbale di omologazione rilasciato dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio – Divisione Calcio a  5 Nazionale; nota di trasmissione del predetto verbale alle società interessate a firma del Segretario della predetta Divisione Nazionale calcio a 5; nulla osta per la concessione del campo di giuoco, stagione 2009-2010, rilasciato dal Comune di Regalbuto in favore della società A.P.D. Rahl Butahi e per l’uso dell’impianto anche dalla F.I.G.C.).

Così osservando, questa Decidente ritiene che l’appello sopra proposto non è supportato da idonei motivi per la sua proposizione, e pertanto

DELIBERA
di rigettare l’appello come sopra proposto, disponendo, per l’effetto, l’addebito della tassa non versata pari ad € 130,00.

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