F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 79/CGF del 20 Novembre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 257/CGF del 11 Maggio  2010  1) RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCI

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 79/CGF del 20 Novembre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 257/CGF del 11 Maggio  2010 

1) RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEL SIG. ANTONELLI STEFANO, DIRIGENTE DELLA UDINESE CALCIO S.P.A. (AL MOMENTO DEI FATTI, AGENTE DI CALCIATORI SOSPESO DAL RELATIVO ALBO) DALLA VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S., ASCRITTAGLI CON PROPRIO DEFERIMENTO DEL 17.7.2009 - NOTA N. 473/887PF08-09/SP/BLP – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 25/CDN dell’ 1.10.2009)

Con provvedimento del 17.7.2009 il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare Nazionale il signor Stefano Antonelli, all’epoca dei fatti agente di calciatori sospeso dal relativo Albo, per la violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S., per avere con riferimento alla documentazione allegata alla domanda di ammissione al corso per Direttori Sportivi, prodotto un documento non veridico, quale titolo per la partecipazione, stante l’apposizione da parte dell’Antonelli stesso in calce alla, scrittura privata datata 20.9.1992 con la società Udinese Calcio, della sottoscrizione del presidente di detto sodalizio. La Commissione Disciplinare Nazionale, all’esito del procedimento proscioglieva l’Antonelli dall’addebito disciplinare, ritenendo che ai fini della insussistenza della violazione contestata, rilevava la natura di atto di ricognizione del documento incriminato sussumibile nella fattispecie normativa prevista dall’art. 2720 c.c.. In particolare secondo il primo Giudice il documento presentato dall’Antonelli non costituiva la ricostruzione materiale dell’atto originale, ma soltanto la prova documentale di una dichiarazione di scienza sull’esistenza di un altro documento e del suo contenuto, sulla cui attendibilità non sussisteva alcun dubbio, attesa la conferma in tal senso del Dr. Soldati, legale rappresentante della società, sia in sede di audizione, sia con la dichiarazione integrativa del 17.9.2009 allegata alla memoria difensiva di parte. Contro questa decisione ricorre il Procuratore Federale sostenendo che la Commissione Disciplinare non ha tenuto nella dovuta considerazione la riprovevolezza del comportamento del deferito, consistito nel riprodurre ”invito auctore” la sottoscrizione di altro soggetto, consapevolmente finalizzato all’abbassamento della soglia di attenzione degli organi preposti alla valutazione dei titoli, indotti in tal modo ad omettere ogni ulteriore verifica sulla autenticità della produzione di parte. All’odierna riunione, presente il legale di fiducia dell’incolpato, il rappresentante della Procura Federale ha chiesto l’accoglimento dell’appello e affermata la responsabilità del deferito l’applicazione della sanzione della inibizione per anni uno. Il ricorso della Procura Federale non è fondato e pertanto va respinto. La Commissione Disciplinare Nazionale ha esattamente colto il punto nodale della questione sottoposta al suo esame, rilevando perspicuamente che il documento allegato dall’Antonelli alla domanda di ammissione al corso di Direttori Sportivi aveva natura di atto di ricognizione ai sensi dell’art. 2720 c.c., per modo che la sigla apposta dall’asserito sottoscrittore della scrittura privata del 20.9.1992, indipendentemente dal suo autore, doveva considerarsi del tutto irrilevante, proprio perché inserita nel contesto dell’atto di ricognizione, che non attuava la ricostruzione materiale del documento, ma soltanto la prova documentale sull’esistenza di un altro documento e del suo contenuto. Posto ciò, dal momento che la Procura Federale non contesta la natura ricognitiva dell’atto prodotto dall’Antonelli, che si identifica nella sua idoneità a rappresentare la dichiarazione effettuata dalle parti dell’esistenza del documento originale e del suo contenuto, stante la formazione del giudicato sul punto, appare a prima vista, priva di qualsiasi efficacia dirimente l’argomentazione che la riproduzione “invito auctore” della sottoscrizione di altro soggetto avrebbe determinato un abbassamento della soglia di attenzione degli organi preposti alla valutazione dei titoli, in quanto il titolo da valutare era costituito soltanto dalla dichiarazione contenuta nell’atto ricognitivo, questa sì autentica siccome rilasciata dal legale rappresentante del sodalizio sportivo con il quale l’Antonelli aveva intrattenuto il pregresso rapporto di collaborazione. Il ricorso della Procura Federale deve pertanto essere respinto. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale.

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