F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 79/CGF del 20 Novembre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 257/CGF del 11 Maggio  2010  2) RICORSO DEL GENOA C.F.C. AVVERSO LA SANZIONE D

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 79/CGF del 20 Novembre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 257/CGF del 11 Maggio  2010 

2) RICORSO DEL GENOA C.F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 30.000,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA GENOA/FIORENTINA DEL 28.10.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 100 del 29.10.2009)

All’esito dell’esame degli atti relativi all’incontro Genoa/Fiorentina, disputato in data 28.10.2009 e valevole per il Campionato di Serie “A”, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, infliggeva al Genoa C.F.C.. l’ammenda di € 30.000,00 con diffida, per aver i suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo di gioco, colpito con alcuni sputi e con una monetina un Ufficiale di gara, procurandogli temporanee sensazioni di dolore. Avverso tale decisione ha proposto rituale e tempestiva impugnazione il Genoa C.F.C., il quale - sostenendo che colpire un Ufficiale di gara con alcuni sputi non costituisce “fatto violento” di cui all’art. 14 C.G.S., bensì una fattispecie sanzionabile dall’art. 12, comma 3, C.G.S. – chiede che venga riconosciuta la ricorrenza, nella specie, unitamente alle due circostanze attenuanti previste dalla lettere a) ed b) dell’art. 13 comma 1 C.G.S., di cui il Giudice Sportivo ha dato atto nella decisione impugnata, anche di quella prevista nella lettera e) del medesimo art. 13 comma 1. Ciò al fine di ottenere l’annullamento della sanzione irrogata in relazione alla sola fattispecie in questione, atteso che la compresenza di tre delle cinque circostanze attenuanti di cui all’art 13 comma 1 C.G.S. permette alla società di non rispondere per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori. In ragione di ciò, la ricorrente chiede, altresì, la riduzione della sanzione irrogata, in quanto, qualora fosse riconosciuta la predetta esimente, la condotta sanzionabile sarebbe limitata al solo lancio di una monetina. Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale, tenutasi in data 20.11.2009, è presente il difensore del Genoa C.F.C, il quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel proprio ricorso. La Corte, valutata l’impugnazione proposta, rileva come gli argomenti dedotti dalla ricorrente non siano condivisibili, atteso che i comportamenti tenuti dai sostenitori del Genoa non possono che considerarsi come una manifestazione di violenza, sanzionabile ai sensi dell’art. 14 C.G.S. A tanto si aggiunga, che la sanzione inflitta appare congrua anche in considerazione della sussistente recidiva specifica. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Genoa C.F.C. di Genova. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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